Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 16 pagine
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Procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)
Art. 21 Molti Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD,
VS, ZG, ZH) e la CDCF osservano in maniera analoga che ci vorrebbero diversi anni prima che si concluda un accordo amichevole. L’assenza di una limitazione temporale dell’obbligo di attuazione durante la procedura amichevole creerebbe incertezze giuridiche per i contribuenti e le autorità. A causa di tale lacuna, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni si vedrebbero costretti a restituire importanti entrate tributarie per periodi fiscali risalenti a più di dieci anni prima, che, secondo tali partecipanti, non sarebbe opportuno. Inoltre, al momento della conclusione di procedure amichevoli su periodi fiscali risalenti a oltre dieci anni prima le autorità fiscali non avrebbero neppure i documenti rilevanti per la decisione né potrebbero emanare nuove decisioni a causa dell’inutilizzabilità dei sistemi di tassazione dell’epoca. Anche la riscossione potrebbe rivelarsi problematica se, ad esempio, una persona giuridica assoggettata all’imposta fosse stata liquidata nel frattempo. L’articolo 21 capoverso 1 LECF andrebbe circoscritto in modo tale che l’autorità fiscale competente non proceda più all’attuazione dell’accordo amichevole se quest’ultimo è diventato vincolante dopo oltre dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza (cfr. anche il n. 4.2).
Il TAF evidenzia sostanzialmente l’interazione tra la decisione originaria d’imposizione e la decisione di attuazione. A sua avviso la sistematica dell’articolo 21 si differenzia dai consueti termini fissati nella legislazione fiscale. La contraddizione tra questi due tipi di termini richiederebbe un chiarimento nel disegno di legge (ad es. indicando che la LECF è una legge speciale che si discosta in questo senso dalle regole generali per la verifica delle decisioni fiscali).
Per quanto riguarda la prescrizione ai sensi dell’articolo 21, SwissHoldings ed economiesuisse fanno riferimento alle direttive dell’OCSE. Non solo l’accesso alle procedure amichevoli, ma anche la loro attuazione non dovrebbe presentare ostacoli eccessivi. Il Modello OCSE impone addirittura che l’attuazione degli accordi amichevoli avvenga indipendentemente dalle scadenze previste dal diritto interno. In assenza di termini di prescrizione derogatori, gli accordi amichevoli dovrebbero quindi essere applicati sistematicamente, contrariamente alla prassi svizzera attualmente adottata. La conclusione di un accordo amichevole obbligherebbe la Svizzera ad attuarlo nonostante i termini previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.
In linea di principio, ExpertSuisse approva il fatto che gli articoli 19 e 21 LECF forniscano ora chiarimenti sui tempi di attuazione degli accordi amichevoli sotto forma di una disposizione giuridica formale, creando così una maggiore certezza del diritto. Tuttavia, ExpertSuisse chiede anche che si rinunci completamente al termine di dieci anni. Contrariamente alla prassi attuale, un accordo tra Stati nell’ambito di una procedura amichevole, avviata dopo la scadenza di un eventuale termine di revisione, dovrebbe già oggi essere attuato in Svizzera in virtù della prevalenza del diritto internazionale.
Art. 23
ExpertSuisse deplora che, secondo l’attuale tenore dell’articolo 23 LECF, sia praticamente lasciato alla discrezione dell’autorità fiscale competente stabilire in che misura vengano effettivamente addossate le spese. Considerato che l’OCSE ha chiesto alla Svizzera, con il progetto volto a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», progetto BEPS), di ridurre gli ostacoli all’accesso alla procedura amichevole, ExpertSuisse ritiene questo articolo superato a causa del suo effetto deterrente. Raccomanda pertanto di eliminare l’articolo 23 LECF senza sostituzione. In ogni caso, il messaggio dovrebbe precisare che ai fini della determinazione di prezzi di trasferimento adeguati non occorre, di per sé, affrontare la questione della ragionevole diligenza (per evitare una
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