Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 16 pagine
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Procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)
progetto, in particolare perché accrescerebbe la certezza del diritto per i contribuenti. La SFAMA si è pronunciata esclusivamente sul computo delle imposte alla fonte estere.
4 Pareri relativi alle singole disposizioni
4.1 Osservazioni generali
Per semplificare l’applicazione della legge ed evitare malintesi, diversi partecipanti (soprattutto l’IFF-HSG) chiedono una precisazione dei termini utilizzati nella legge e dei titoli degli articoli.
4.2 Pareri sulla questione dell’attuazione da parte dei Cantoni
Per quanto riguarda l’attuazione della legge da parte dei Cantoni, sono pervenuti pareri soprattutto in merito alle procedure amichevoli. In relazione all’articolo 20 LECF, numerosi Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH) e analogamente anche la CDCF rilevano che molti Cantoni, a causa dei loro sistemi di tassazione e di riscossione parzialmente automatizzati, potrebbero attuare un accordo amichevole soltanto emanando una nuova decisione di tassazione (con gli elementi imponibili accertati sulla base dell’accordo amichevole). Nel progetto andrebbe considerato questo aspetto (cfr. spiegazioni all’art. 20). Inoltre, in merito alla limitazione temporale dell’attuazione, i Cantoni sopra citati (e anche JU, SG e VD) fanno notare che per gli anni fiscali molto remoti un’attuazione non sarebbe più possibile o risulterebbe difficoltosa (cfr. spiegazioni all’art. 21).
4.3 Osservazioni relative alle singole disposizioni
Art. 2
Il Cantone VD sostiene che il tenore proposto non contiene una delimitazione sufficientemente chiara rispetto alle procedure non subordinate alla presente legge in virtù dell’articolo 25 paragrafo 3 del Modello di convenzione dell’OCSE (di seguito «Modello OCSE») (compresi gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento fra imprese associate, i cosiddetti «Advance Pricing Arrangements» o APA) soprattutto per la verifica dei periodi fiscali conclusi («roll back»). Auspicherebbe una precisazione al riguardo o un’esclusione esplicita nella legge.
Per economiesuisse, EXPERTsuisse e l’IFF-HSG sarebbe apprezzabile e sensato se il nuovo capitolo 2 (Procedura amichevole per evitare un’imposizione non conforme alla convenzione) si applicasse anche agli APA, qualora ciò fosse conciliabile con il senso e lo scopo delle singole disposizioni di detto capitolo.
Art. 3
L’IFF-HSG osserva che, benché la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) sia l’autorità competente per l’esecuzione delle procedure amichevoli, alle autorità di tassazione svizzere vada tuttavia concessa, su richiesta, la possibilità di partecipare alle procedure e di collaborare attivamente alla soluzione negoziata. In questo modo la partecipazione della SFI non si limiterebbe unicamente alla consegna di informazioni (art. 10 e 11).
Art. 5
ll Cantone TG propone una scadenza di 90 giorni dal rilevamento della doppia imposizione per la presentazione della richiesta.
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