Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 16 pagine
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Procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)
1 Situazione iniziale
La legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2) è entrata in vigore nel 1951 e da allora ha subito poche modifiche. Per contro, il diritto fiscale internazionale è soggetto a una continua evoluzione. Negli ultimi anni, si sono verificati, ad esempio, cambiamenti notevoli nel contesto delle procedure amichevoli. Ciò ha comportato che la vigente base legale soddisfi solo in parte gli odierni requisiti.
Lo scopo della nuova legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) è la creazione di una base legale per settori importanti dell’applicazione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale. L’attenzione è rivolta in primo luogo all’esecuzione delle procedure amichevoli. Anche le disposizioni sullo sgravio dell’imposta preventiva previste nell’avamprogetto mirano ad assicurare un’esecuzione efficace delle prescrizioni contenute nelle convenzioni. Inoltre, le disposizioni penali prevedono per i comportamenti scorretti, nel quadro dello sgravio, sanzioni analoghe a quelle inflitte dal diritto nazionale per comportamenti simili.
Il presente progetto di legge intende agevolare l’applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e delle altre convenzioni in ambito fiscale per tutti i soggetti coinvolti (anche a livello amministrativo) assicurando nel contempo la certezza del diritto.
2 Procedura di consultazione e valutazione
2.1 Procedura di consultazione
Indetta il 13 dicembre 2019, la procedura di consultazione si è conclusa il 27 marzo 2020. Sono stati invitati a partecipare i Governi cantonali, il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia nonché gli ambienti interessati.
Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):
26 Cantoni: Appenzello Esterno (AR), Appenzello Interno (AI), Argovia (AG), Basilea Cam-
pagna (BL), Basilea Città (BS), Berna (BE), Friburgo (FR), Ginevra (GE), Giura (JU), Glarona (GL), Grigioni (GR), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), Obvaldo (OW), San Gallo (SG), Sciaffusa (SH), Soletta (SO), Svitto (SZ), Ticino (TI), Turgovia (TG), Uri (UR), Vaud (VD), Vallese (VS), Zugo (ZG), Zurigo (ZH);
due tribunali: Tribunale amministrativo federale (TAF), Tribunale federale (TF);
tre partiti politici: Partito socialista svizzero (PSS), PLR.I Liberali Radicali (PLR), Unione
Democratica di Centro (UDC);
quattro associazioni mantello nazionali dell’economia: Associazione svizzera dei banchieri
(ASB), economiesuisse, Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera delle arti e mestieri (usam);
cinque ambienti interessati: Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, Con-
ferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), Fédération des groupes industriels et de service en Suisse (SwissHoldings), Istituto di scienze finanziarie, diritto finanziario e diritto economico dell’Università di San Gallo (IFF-HSG), fiscalità e consulenza fiduciaria (EX-PERTsuisse), Institut für Finanzwissenschaft, Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA).
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