Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 16 pagine
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Procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)
Art. 10 La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH,
SO, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH) e la CDCF approvano la proposta dell’avamprogetto secondo cui le autorità fiscali competenti verrebbero informate dalla SFI sulle richieste di procedura amichevole presentate, ottenendo così l’opportunità di esprimere un parere.
I Cantoni ZG e AR propongono inoltre di prevedere un eventuale mandato di negoziazione vincolante se le ripercussioni finanziarie relative all’accordo amichevole superano l’importo totale di 20 milioni di franchi per il Cantone interessato e i suoi Comuni (proposta di ZG) o se il possibile accordo amichevole poggia, in maniera generale, su una base di calcolo per l’imposta sull’utile pari ad almeno 25 milioni di franchi (corrispondente a una quota dell’imposta sull’utile comunale di circa fr. 900 000.-) (proposta di AR). Ai fini delle imposte cantonali e comunali, le competenze di Confederazione e Cantoni nei rapporti internazionali convergerebbero. Gli accordi amichevoli potrebbero avere ripercussioni considerevoli sugli enti pubblici interessati. I Cantoni dovrebbero inoltre restituire retroattivamente la quota cantonale sull’imposta federale diretta. Per di più, secondo la situazione normativa odierna nella perequazione finanziaria nazionale (PFN) non si procederebbe a una rettifica corrispondente nemmeno se gli importi da restituire fossero molto elevati. Alla luce di quanto esposto, alle autorità fiscali competenti non andrebbe concessa solo la possibilità di esprimere un parere, bensì dovrebbero poter accompagnare la loro presa di posizione con un mandato di negoziazione vincolante, perlomeno per le imposte cantonali e comunali (eventualmente anche per l’imposta federale diretta, tenuto conto della quota dei Cantoni del 21,2 %).
Anche il Cantone TI ritiene che i Cantoni andrebbero coinvolti maggiormente nella procedura.
Il Cantone SO chiede analogamente che nel quadro dei negoziati internazionali che interessano la sfera di competenza dei Cantoni, questi ultimi vengano coinvolti in misura adeguata nella preparazione dei mandati di negoziazione e nell’esecuzione dei negoziati.
Il Cantone VD vorrebbe che l’autorità fiscale competente venisse consultata e coinvolta già al momento della decisione relativa all’entrata nel merito della richiesta (art. 7).
Art. 11
L’IFF-HSG non vede come potrebbero venire coinvolti in una procedura amichevole corporazioni e stabilimenti, ragione per cui propone di eliminare questa parte.
Art. 12
Il Cantone VD obietta che, rispetto all’avvio della procedura, l’articolo 12 non prevede una sanzione per il richiedente in caso di violazione dell’obbligo di collaborare.
SwissHoldings, ExpertSuisse ed economiesuisse chiedono ulteriori chiarimenti sulla regolamentazione dell’ispezione.
Secondo l’IFF-HSG il diritto di essere sentiti andrebbe garantito anche nella procedura amichevole (art. 12 cpv. 1). Sebbene al richiedente non venga concesso il diritto di consultare gli atti ufficiali, i principi generali sulla concessione del diritto di essere sentiti dovrebbero essere osservati anche nelle procedure amichevoli. In altre parole, al richiedente andrebbe data l’opportunità di esprimersi, in particolare sui pareri elaborati da altre autorità competenti. All’articolo 12 capoverso 2 si dovrebbe inoltre precisare che un’ispezione consiste in una percezione
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