Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 16 pagine
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Procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)
Art. 36
Il TF indica esplicitamente di non avere obiezioni alla prevista limitazione del ricorso al Tribunale federale (art. 83 lett. y legge sul Tribunale federale; RS 173.110).
5 Ulteriori richieste
SwissHoldings ed economiesuisse sono del parere che nella legge andrebbe inserita una norma supplementare per evitare conseguenze in materia di imposta preventiva. Lo scopo degli accordi amichevoli internazionali sarebbe quello di evitare le doppie imposizioni nell’ambito dell’imposta sull’utile. Ritengono inoltre fondamentale per i contribuenti eliminare gli effetti negativi sulle imposte prelevate alla fonte, ossia sull’imposta preventiva svizzera. In particolare, andrebbe impedito che le rettifiche degli utili concordate nel quadro di accordi amichevoli siano considerate prestazioni valutabili in denaro a una società estera soggette all’imposta preventiva e che la società svizzera non possa successivamente chiedere il rimborso dell’imposta preventiva. Tali situazioni potrebbero verificarsi regolarmente nella pratica, poiché l’imposta sugli utili segue la cosiddetta teoria del triangolo, mentre l’imposta preventiva la teoria del beneficiario diretto (inusuale a livello internazionale). SwissHoldings ed economiesuisse chiedono pertanto che le disposizioni sulla regolamentazione interna della procedura amichevole sia integrata con una norma sulle conseguenze in materia di imposta preventiva.
Inoltre, in caso di rettifiche degli utili effettuate a livello internazionale nel quadro di accordi amichevoli, la prassi esistente prevedrebbe che le rettifiche secondarie (con una rettifica iniziale e una rettifica degli utili all’estero) non siano considerate prestazioni valutabili in denaro sottoposte all’imposta preventiva. Siffatte rettifiche secondarie non comporterebbero alcuna conseguenza ai fini dell’imposta preventiva se la SFI riconoscesse il prezzo di trasferimento in una procedura amichevole. SwissHoldings ritiene che le rettifiche secondarie non dovrebbero avere conseguenze ai fini dell’imposta preventiva nei casi in cui la SFI riconosce il prezzo di trasferimento in una procedura amichevole, ma anche nei casi che esulano dagli accordi amichevoli, se la rettifica effettuata all’estero sulla base di prezzi di trasferimento adeguati corrisponde all’interpretazione svizzera del principio di piena concorrenza e se in casi paragonabili fossero concordati accordi amichevoli con risultati analoghi. Non dovrebbero comportare conseguenze in materia di imposta preventiva neppure le rettifiche iniziali in Svizzera, a prescindere dall’esistenza di un accordo amichevole.
Secondo economiesuisse, anche le convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione dovrebbero evitare una doppia imposizione per gli investimenti detenuti indirettamente. Andrebbe precisato che i partecipanti di investimenti collettivi di capitale che percepiscono indirettamente i redditi assoggettati all’imposta alla fonte e che sono sottoposti all’imposta in Svizzera per questi redditi hanno diritto a un corrispondente computo dell’imposta estera prelevata alla fonte. Se possibile, ciò dovrebbe essere attuato attraverso un’adeguata procedura di computo, accompagnata da semplificazioni, che ridurrebbe al minimo l’onere amministrativo per i contribuenti.
Anche il PLR è del parere che l’avamprogetto andrebbe integrato con una norma supplementare per evitare conseguenze in materia di imposta preventiva. Non è possibile che una rettifica degli utili nell’ambito di accordi amichevoli porti una società svizzera a non poter più chiedere il rimborso dell’imposta preventiva. Se si vuole evitare una doppia imposizione nell’ambito dell’imposta sugli utili, bisognerebbe evitare qualsiasi assoggettamento fiscale ingiustificato in materia di imposta preventiva.
La SFAMA reputa necessario inserire una norma di delega dopo l’articolo 27 LECF che fornisca al Consiglio federale direttive più concrete per il computo globale d’imposta, abrogando in cambio la delega molto generale dell’articolo 35 capoverso 1 lettera b. In linea di principio, le
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