Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 16 pagine

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Procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)

procedura). La scelta dei prezzi di trasferimento all’interno di intervalli determinati spetterebbe sempre ai contribuenti, il che esclude l’applicazione di un criterio di diligenza.

Art. 24–27

SwissHoldings rileva l’importanza della Svizzera per i gruppi societari quale Paese che ospita numerose sedi principali di grandi imprese internazionali. Questo ruolo comporterebbe anche degli obblighi, tra cui quello di fornire agli investitori stranieri una procedura moderna, trasparente e giuridicamente chiara per il rimborso dell’imposta preventiva. Gli investitori dovrebbero essere informati non solo tramite ordinanza o foglio informativo, ma anche attraverso una legge in senso formale sulle misure procedurali da adottare per ottenere il rimborso dell’imposta preventiva nonché sui diritti e i doveri dei richiedenti. Secondo SwissHoldings le spiegazioni basilari degli articoli 24–27 non soddisfanno i requisiti di una legislazione moderna. Diversi quesiti importanti per gli azionisti non sarebbero regolamentati nell’avamprogetto, ad esempio: come avviare la procedura? Quali requisiti deve soddisfare una domanda elettronica? Quali documenti presentare in dettaglio? Entro quale termine le autorità devono rispondere alla richiesta? In quali circostanze la banca può agire in qualità di rappresentante?

SwissBanking sostiene che la situazione non è paragonabile per contribuenti svizzeri ed esteri. Reputa pertanto necessario che nella LECF la procedura di rimborso vada semplificata e velocizzata il più possibile.

Il PLR chiede che la procedura per il rimborso dell’imposta preventiva venga precisata per gli investitori esteri, poiché giudica le spiegazioni contenute negli articoli 24–27 insufficienti nella pratica. Osserva inoltre che numerose CDI prevedono il rimborso pari al 20 per cento dell’imposta preventiva sui redditi da dividendi per gli investitori esteri. Ciò significa che il 15 per cento andrebbe agli enti pubblici, che beneficerebbero così di un’importante fonte di entrate (nell’ordine di miliardi). Agli investitori esteri dovrebbe pertanto poter essere garantita una procedura giuridicamente certa. Questo aspetto aumenterebbe l’attrattiva della Svizzera quale piazza d’investimento e le assicurerebbe quindi entrate fiscali.

L’IFF-HSG propone che nel messaggio del Consiglio federale venga inoltre precisato che la fornitura di informazioni si riferisca esclusivamente a informazioni giuridicamente ammissibili, purché e nella misura in cui queste informazioni possano essere presentate con un dispendio ragionevole.

ExpertSuisse approva che l’articolo 27 LECF riprenda le norme dell’articolo 32 della legge federale sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21) precisando così, in conformità con l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale, che i termini di perenzione ivi indicati si applicherebbero anche alla rivendicazione del diritto al rimborso in virtù di una CDI, sempreché questa non disponga altrimenti.

Art. 28–33

SwissHoldings ed economiesuisse sono del parere che le fattispecie contenute negli articoli 28–31 andrebbero circoscritte a reati intenzionali. In questo modo il reato enunciato nell’articolo 28 potrebbe toccare anche i contribuenti svizzeri, sebbene non fosse loro intenzione che i contribuenti esteri beneficiassero indirettamente di un rimborso eccessivo dell’imposta preventiva. I contribuenti svizzeri dovrebbero essere perseguibili solo se, in base alle circostanze generali, si può presumere che avrebbero almeno accettato (dolo eventuale) di contribuire a un rimborso eccessivo dell’imposta preventiva. Le stesse considerazioni valgono anche per l’articolo 30. Anche in questo caso è determinante che la mera negligenza non sia punibile. Il

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