Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/84: Legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) (finora: Revisione totale della legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (LCDI)) · 16 pagine

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Procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF)

sensoriale e diretta di fatti probatori da parte delle autorità competenti svizzere ed eventualmente dell’altro Stato e non potrebbe però essere utilizzata in Svizzera per acquisire ulteriori mezzi di prova o addirittura per interrogare il richiedente (cosiddette interviste funzionali).

Art. 15

Per quanto riguarda gli articoli 15 e 16, il TF solleva il dubbio che non sia chiara la portata dell’esclusione dei rimedi giuridici così come prevista negli articoli 15 capoverso 2 e 16 capoverso 3. Potrebbe verificarsi che il contribuente accetti l’accordo amichevole o la convenzione nazionale nella misura in cui è d’accordo con una determinata ripartizione fiscale tra la Svizzera e lo Stato estero, contestando però l’ammontare d’imposta della parte afferente alla Svizzera, senza che ciò impedisca un’adeguata attuazione dell’accordo amichevole (art. 19 cpv. 4). In siffatti casi dovrebbe rimanere possibile presentare un rimedio giuridico contro la tassazione.

Il Cantone TI ritiene che, oltre alla partecipazione prevista nell’articolo 10, i Cantoni andrebbero coinvolti nella procedura di approvazione dell’accordo amichevole. Per essere vincolante, l’accordo non dovrebbe necessitare solo del consenso della persona interessata, bensì anche di quello del Cantone interessato.

SwissHoldings ed economiesuisse ritengono che la disposizione sulla rinuncia ai rimedi giuridici sia formulata in modo troppo generico. La disposizione dovrebbe stabilire, in particolare, che gli eventuali rimedi giuridici presentati debbano essere ritirati senza riserve.

Art. 16

Il Cantone VD rileva che la procedura, come proposta nell’avamprogetto, non dovrebbe permettere al richiedente che non ha agito entro i termini previsti o che ha omesso di invocare i propri motivi durante la procedura ordinaria di ricorrere alla procedura amichevole per risolvere i suoi problemi fiscali. Per questo motivo la SFI dovrebbe coinvolgere le autorità fiscali già al momento della decisione sull’avvio della procedura amichevole.

ExpertSuisse ed economiesuisse fanno notare che per evitare una doppia imposizione economica l’articolo 9 capoverso 2 del Modello OCSE prevede la possibilità della rettifica corrispondente. Una rettifica corrispondente dell’utile imponibile di una società associata nel secondo Stato corrisponderebbe alla rettifica iniziale nel primo Stato e porterebbe a una nuova ripartizione degli utili in entrambi gli Stati. Una procedura amichevole preliminare non costituirebbe un presupposto per procedere alla rettifica corrispondente. Se lo Stato contraente a cui è richiesto di effettuare la rettifica corrispondente riconosce la ragione e l’ammontare della rettifica iniziale delle autorità fiscali estere, vi è l’obbligo di effettuare la rettifica corrispondente, che però non avviene automaticamente. Tuttavia, siccome non esiste una base giuridica per l’esecuzione di questa decisione, l’autorità fiscale svizzera competente non sarebbe attualmente tenuta a riconoscere una rettifica iniziale da parte della SFI. ExpertSuisse ed economiesuisse ritengono pertanto che per questa rettifica (meramente) interna non sia necessario, in linea di massima, un accordo tra la SFI e l’autorità fiscale competente, ma che la SFI, quale autorità svizzera competente per l’attuazione delle CDI, possa in linea di principio prendere da sola la decisione con effetto vincolante nei confronti delle autorità fiscali competenti. Inoltre, in relazione a simili rettifiche interne, nel messaggio andrebbe espressamente precisato che anche la prassi dell’imposta preventiva dovrebbe allinearsi a tale modo di procedere. In altre parole, in caso di rettifiche secondarie che non si basano su un accordo amichevole bilaterale ma vertono sull’articolo 16 LECF non si può presupporre una prestazione valutabile in denaro

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