Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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1.3 Panoramica delle modifiche proposte

1.3.1 Nessun congedo non accompagnato per condannati all’internamento in regimi chiusi

Articolo 84 capoversi 6bise 6tere articolo 90 capoverso 4bisAP-CP

Il divieto di «permessi di libera uscita» non accompagnata può essere attuato modificando gli articoli 84 e 90 del CP. Il CP utilizza per i corrispondenti regimi aperti la nozione di «congedo» (art. 84 cpv. 6 CP)49.

Poiché, secondo l’articolo 64 capoverso 2 CP, l’esecuzione di una pena detentiva precede l’internamento, i congedi non accompagnati non andrebbero concessi neppure durante l’esecuzione di tale pena ai criminali condannati a una pena detentiva e per i quali è stato ordinato un internamento.

Il criterio dell’«esecuzione in regime chiuso» tiene conto del fatto che non tutti gli autori che scontano l’internamento sono ancora pericolosi: se non è più pericoloso, anche chi è condannato all’internamento può essere trasferito da strutture chiuse a strutture aperte nel corso dell’esecuzione della pena. Determinate misure possono prevedere lavoro e alloggio esterni (art. 90 cpv. 2bisCP). Proprio in casi simili non avrebbe senso vietare i congedi non accompagnati.

Per prepararli a una vita in libertà priva di recidiva, questi detenuti devono poter dare prova di sé nell’ambito di regimi aperti comprendenti anche uscite non accompagnate, se l’autorità competente non li ritiene più pericolosi50 e stanno scontando la pena regime aperto. Un congedo non accompagnato in un contesto controllato poco prima di una probabile liberazione condizionale è utile alla formulazione di una previsione e quindi anche alla sicurezza.

1.3.2 Modifica della frequenza del riesame dell’internamento

Articolo 64b capoverso 3 AP-CP

La mozione 17.3572 Guhl chiede che l’autorità di esecuzione riesamini la liberazione condizionale solamente dopo tre anni o su richiesta motivata del detenuto, nel caso in cui la perizia annuale volta a esaminare la possibilità di una liberazione condizionale abbia avuto tre volte di seguito esito negativo.

In realtà non è fondamentale che la perizia sia stata negativa tre volte di seguito, bensì sia stata negativa la decisione che si basa su di essa. Le perizie infatti non vanno redatte necessariamente ogni anno: per disporre la liberazione condizionale, l’autorità di esecuzione può basarsi su una perizia precedente, se le condizioni da allora non sono cambiate51. Se però la perizia non è più attuale perché troppo vecchia o perché sono cambiate le condizioni, deve esserne stilata un’altra52.

Il criterio determinante è quindi che l’autorità competente abbia preso tre volte di seguito una decisione negativa passata in giudicato in merito alla liberazione condizionale. L’articolo 64b capoverso 3 AP-CP si basa dunque sul criterio

49 Cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale 6B_664/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.3.3 e 6B_619/2015 del 18 dicembre 2015 consid. 2.4.

50 Cfr. art. 90 cpv. 4bis CP in combinato disposto con art. 75a CP risp. art. 91b AP-CP.

51 DTF 128 IV 241 consid. 3.4.

52 DTF 134 IV 246 consid. 4.3.