Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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seguente: se l’autorità competente ha rifiutato tre volte di seguito la liberazione condizionale dall’internamento, riesamina d’ufficio tale possibilità soltanto tre anni dopo.
L’esame su richiesta dell’interessato non è oggetto della presente modifica.
1.3.3 Calcolo della durata delle misure terapeutiche privative della libertà
Articolo 57a AP-CP
In linea di massima, la durata di una misura terapeutica privativa della libertà viene calcolata dal giorno del passaggio in giudicato della sua pronuncia53. Il carcere prima di entrate in un istituto di esecuzione adeguato (la cosiddetta carcerazione provvisoria di un criminale sottoposto a una misura) non deve comportare una privazione della libertà più lunga e andare quindi a scapito dell’autore.
Se il condannato si trova in libertà prima dell’esecuzione della misura, il calcolo dei termini non fa riferimento al passaggio in giudicato, ma alle circostanze contingenti. Ai fini dell’esecuzione della misura ordinata, è dunque determinante il momento a partire dal quale il condannato è privato della libertà.
La prosecuzione di una misura disposta prima del termine della stessa non comporta in generale una riduzione della durata del provvedimento. La misura deve essere eseguita interamente, conformemente alla decisione, prima che inizi la prosecuzione54.
1.3.4 Competenze per sopprimere, modificare o prolungare una misura terapeutica
Articolo 81 capoverso 1 lettera b numero 8 AP-LTF, articolo 62c capoversi 1 (frase introduttiva) e 5, articolo 62d capoverso 1, articolo 63a capoversi 1 e 2 (frase introduttiva) e articolo 65a AP-CP
Sarebbe opportuno che il giudice competente per le decisioni indipendenti successive ai sensi del CPP possa anche ordinare contemporaneamente la soppressione della misura disposta in precedenza. Per l’attuazione sono possibili due varianti:
variante A: il diritto federale prevede la competenza del giudice per tutte le decisioni che sopprimono misure terapeutiche.
Questa variante semplifica l’applicazione del diritto sanzionatorio: tutte le decisioni concernenti una misura in essere sono prese dal giudice, mentre all’autorità d’esecuzione competono le decisioni sulle modalità di esecuzione, in particolare quelle relative ai regimi aperti (compresa la liberazione condizionale).
Di conseguenza il lavoro dei giudici penali aumenterebbe, mentre quello delle autorità d’esecuzione e dei giudici amministrativi diminuirebbe.
La decisione presa dal giudice penale indipendente potrebbe inoltre contare su una maggiore accettazione rispetto a quella presa dall’autorità
53 DTF 145 IV 65, consid. 2.2 segg.
54 DTF 145 IV 65, consid. 2.8.