Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine
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Il disegno di modifica del CPP introduce una base legale volta a permettere la carcerazione di sicurezza in vista di una decisione indipendente successiva del giudice58.
1.3.5 Composizione della commissione di valutazione della pericolosità e ricorso a tale commissione
Articolo 62c titolo marginale, articolo 62d capoverso 2, articolo 62e, articolo 64 capoverso 5, articolo 64a titolo marginale, articolo 64b capoverso 2 lettera c,
articolo 75a capoversi 1 e 3, articolo 90 capoversi 1 e 1bis, articoli 91a e 91b AP-CP, articolo 28 capoverso 3 AP-DPMin
Le modifiche proposte intendono definire chiaramente le situazioni nelle quali l’autorità d’esecuzione chiede il parere della commissione di valutazione della pericolosità. Inoltre precisano la composizione della commissione e le qualifiche dei suoi membri ed estendono il dovere di ricusazione a tutti i membri.
Per strutturare meglio le norme sulla commissione di valutazione della pericolosità, l’avamprogetto scorpora le disposizioni corrispondenti dall’attuale contesto e le inserisce, precisandone il contenuto, in una nuova norma (art. 91a AP-CP). La definizione legale della pericolosità compare subito dopo le disposizioni sulla commissione (art. 91b AP-CP).
1.3.6 Estensione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta
Articoli 41a, 62 capoverso 4 lettera b e capoverso 5, articoli 62f, 89a, 93, 94, 95 titolo marginale e capoverso 2, articolo 95a AP-CP, articolo 34abisAP-CPM
1.3.6.1 Estendere l’internamento?
Per colmare le lacune nella sicurezza derivanti dal fatto che un autore è refrattario alle terapie e non soddisfa i requisiti di pericolosità per un internamento, si potrebbe ampliare il campo di applicazione dell’internamento. Questa misura di sicurezza privativa della libertà verrebbe estesa anche ai criminali la cui pericolosità è al di sotto della soglia fissata dalle attuali norme sull’internamento.
L’internamento, in quanto privazione della libertà a tempo indeterminato, costituisce, insieme alla (potenziale) reclusione a vita, la sanzione più severa prevista dal vigente CP e va inflitto come ultima ratio (cfr. art. 56 cpv. 2 e art. 56a cpv. 1 CP)59.
L’obiettivo perseguito dal legislatore con le nuove disposizioni sull’internamento contenute nella revisione 2002 della parte generale del CP è impedire che un reato unicamente contro il patrimonio abbia come conseguenza legale un internamento. Inoltre le aggressioni ai beni giuridici individuali elencati all’articolo 64 capoverso 1 CP devono portare grave pregiudizio all’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persone e costituire pertanto un reato passibile di una pena detentiva minima di cinque anni. L’internamento può durare anche tutta la vita. Estendere questa misura di sicurezza privativa della libertà a violazioni irrilevanti di beni giuridici individuali o a reati contro il patrimonio va respinto per ragioni di proporzionalità.
58 Art. 364a D-CPP, in particolare il messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale, FF 2019 5523, 5587 segg. e 5605.
59 DTF 139 IV 57 consid. 1.3.3.