Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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amministrativa responsabile dell’esecuzione e vincolata a precise disposizioni.

L’articolo 64c capoversi 3 e 4 CP prevede già che un giudice possa sopprimere l’internamento a vita;

 variante B: il diritto federale disciplina solamente i casi in cui la decisione di sopprimere la misura coincide con quella di modifica della sanzione.

Con questa variante la responsabilità della decisione sulla soppressione della misura è divisa in due: se l’autorità di esecuzione intende cambiare o protrarre la misura, è il giudice penale a decidere con decisione indipendente successiva secondo il CPP, negli altri casi l’autorità di esecuzione (ed eventualmente il giudice amministrativo) decide in base al diritto cantonale.

In questo modo la separazione delle competenze criticata nel diritto vigente non verrebbe eliminata, bensì spostata.

Inoltre questa soluzione sarebbe complicata poiché non verrebbe applicata senza eccezioni quando si tratta di sopprimere una misura, ma varrebbe unicamente in determinate situazioni. L’applicazione del diritto sanzionatorio nella pratica non sarebbe dunque semplificata, il che non è auspicabile sotto il profilo della sicurezza.

In modo più generale ci si può anche chiedere fino a che punto è corretto che l’autorità amministrativa possa sopprimere la decisione del giudice che ha ordinato una misura terapeutica e quindi intervenire su una sanzione disposta.

L’avamprogetto prevede pertanto di uniformare la normativa sulle competenze in materia di misure terapeutiche e di assegnare, seguendo la variante A, le competenze di sopprimere la misura esclusivamente al giudice penale. Il diritto federale introdurrebbe dunque una competenza materiale simile a quella che alcuni Cantoni55 prevedono già nel loro diritto cantonale con la figura del giudice per l’esecuzione delle pene e delle misure. Le competenze di questi giudici superano in parte quelle previste dalle norme qui proposte poiché decidono ad esempio anche in merito alla liberazione condizionale da una pena o da una misura56. Queste normative cantonali devono continuare ad applicarsi.

Inoltre le norme proposte intendono legittimare l’autorità di esecuzione a ricorrere contro decisioni di sopprimere, modificare o protrarre una misura terapeutica sia nella procedura cantonale sia davanti al Tribunale federale. In caso di altre decisioni successive (p. es. concernenti una confisca indipendente), l’avamprogetto non prevede per l’autorità di esecuzione alcun diritto di impugnazione. La LTF dovrebbe dunque riconoscere il diritto di ricorso dell’autorità di esecuzione anche nell’ambito dell’esecuzione delle pene e delle misure, ambito che i Cantoni disciplinano autonomamente57.

55 Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Ticino.

56 Cfr. p. es. art. 10 della legge concernente l’applicazione del CP del 12 maggio 2016 del Canton Vallese.

57 Cfr. al riguardo il messaggio del 15 giugno 2018 concernente la modifica della legge sul Tribunale federale (LTF), FF 2018 3925, 3956 seg.