Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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Affinché l’autorità di esecuzione possa eventualmente interporre ricorso in materia penale contro una simile decisione cantonale dinnanzi al Tribunale federale, è necessario completare l’elenco di cui all’articolo 81 capoverso 1 lettera b LTF.

Nell’interesse dell’economia processuale, le autorità che hanno diritto a ricorrere dovrebbero trovare un accordo. Naturalmente se le autorità giungono a una valutazione diversa, potrebbe essere nell’interesse della causa che il giudice si pronunci su entrambe le proposte divergenti.

2.5 Composizione della commissione di valutazione della pericolosità dei criminali e ricorso a tale commissione Articolo 62c titolo marginale AP-CP

Il titolo marginale attuale dell’articolo 62c CP menziona unicamente la soppressione della misura terapeutica stazionaria. Il capoverso 1 concerne la soppressione della misura, ma gli altri riguardano le conseguenze di questa soppressione e in particolare la conversione della misura terapeutica stazionaria in un’altra sanzione. Di conseguenza conviene completare il titolo marginale (Soppressione e modifica della misura) della disposizione.

Articolo 62d capoverso 2 AP-CP

L’articolo 62d va formulato più chiaramente; l’avamprogetto sposta dunque la disposizione concernente la commissione di valutazione della pericolosità in un altro articolo. Il capoverso 2 disciplina unicamente il ricorso alla perizia (come all’art. 56 cpv. 4 CP).

Per quanto riguarda la composizione della commissione, l’avamprogetto introduce una disposizione generale valida per le pene e le misure (art. 91a AP-CP). Per le misure terapeutiche stazionarie prevede una disposizione a sé stante per i casi nei quali l’autorità d’esecuzione si rivolge alla commissione (art. 62e AP-CP). Infine disciplina anche i casi di ricorso alla commissione per gli autori condannati a pene detentive (art. 75a cpv. 1 AP-CP) o all’internamento (art. 64 cpv. 5 e art. 64b cpv. 2 lett. c AP-CP).

Articolo 62e AP-CP

L’articolo 62e AP-CP illustra anzitutto i casi nei quali l’autorità di esecuzione sente la commissione di valutazione della pericolosità. In tutti i casi l’autore deve aver commesso un reato di cui all’articolo 64 capoverso 1 CP.

La lettera a riguarda il trasferimento in un penitenziario aperto previsto all’inizio dell’esecuzione della misura e non successivamente quando l’esecuzione della sanzione è già in corso (art. 62e cpv. 1 lett. a AP-CP). Questo secondo caso è disciplinato alla lettera b che prevede il coinvolgimento della commissione nel caso di un’eventuale concessione del regime aperto come definito all’articolo 75a capoverso 2 CP. In effetti è opportuno che la commissione di valutazione della pericolosità non sia coinvolta soltanto al momento di esaminare la liberazione condizionale. L’autorità di esecuzione si rivolge alla commissione anche quando propone al giudice di sopprimere una misura ai sensi dell’articolo 62c CP. Come all’articolo 62d capoverso 2 CP relativo all’esame della liberazione e della soppressione della misura, è importante che la commissione possa pronunciarsi sulla