Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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prosecuzione di una misura e più in particolare se si tratta di sopprimerne una per eventualmente pronunciarne un’altra. Tuttavia, poiché spetta al giudice decidere in merito alla soppressione della misura, è opportuno prevedere alla lettera c una disposizione potestativa; in altre parole l’autorità di esecuzione consulta la commissione di valutazione della pericolosità soltanto nei casi in cui ha un dubbio sulla pericolosità dell’autore ai sensi dell’articolo 91b AP-CP (stesso sistema previsto agli art. 75a cpv. 1 e 95a cpv. 5 AP-CP).

Infine la commissione andrebbe consultata soltanto se l’autorità di esecuzione intende decidere positivamente nei due primi casi d’applicazione previsti, ossia collocare l’interessato in un penitenziario aperto (art. 62e cpv. 1 lett. a AP-CP) o accordagli un regime aperto per l’esecuzione della sanzione (art. 62e cpv. 1 lett. b AP-CP).

Di conseguenza, se a suo parere il condannato non soddisfa le condizioni per la liberazione condizionale, l’autorità non deve presentare il caso alla commissione.

Nel caso di un regime aperto, e in particolare di permessi di uscita, l’autorità non deve sottoporre ogni permesso alla commissione. È sufficiente che quest’ultima si pronunci sulla pianificazione prevista nel piano di esecuzione della sanzione penale, ad esempio sulla concessione di un numero determinato di permessi di una certa durata e a determinate condizioni nell’arco di un periodo predefinito. Come previsto in merito all’attualità della perizia psichiatrica87, l’autorità deve sottoporre di nuovo alla commissione il caso solamente se cambiano le circostanze riguardanti il permesso d’uscita.

Articolo 64 capoverso 5 AP-CP

L’articolo 90 capoverso 4bisCP rinvia all’articolo 75a CP se si tratta di concedere il trasferimento in un penitenziario aperto o un regime aperto per l’esecuzione delle misure.

Attualmente, per i condannati all’internamento, la legge non prevede il ricorso sistematico alla commissione. L’articolo 75a CP lo prevede infatti unicamente se l’autorità di esecuzione non può pronunciarsi in modo categorico sulla pericolosità del detenuto per la collettività. Vista la presunta pericolosità di questi detenuti e analogamente alla normativa proposta per le misure terapeutiche stazionarie (art. 62e AP-CP), è necessario ricorrere alla commissione in tutti i casi in cui l’autorità di esecuzione prende in considerazione di concedere un regime aperto ai condannati all’internamento.

Articolo 64a titolo marginale AP-CP

Contrariamente a quanto enunciato nel titolo marginale nella versione francese; Levée et libération, e in quella tedesca, Aufhebung und Entlassung, il legislatore non ha previsto all’articolo 64a CP una vera e propria soppressione dell’internamento come per le altre misure terapeutiche (art. 62c e 63a CP). In questo senso, l’articolo 64a CP riguarda piuttosto la fine della sanzione, come indicato nel titolo marginale in italiano, Fine dell’internamento e liberazione. In effetti l’internamento finisce nel momento in cui l’autore, beneficiando di una liberazione condizionale,

87 DTF 128 IV 241, consid. 3.4.