Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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supera con successo il periodo di prova fissato (art. 64a cpv. 5 CP) oppure se l’internamento è sostituito con una delle misure previste agli articoli 59–61 CP (art. 65 cpv. 1 CP). Al fine di rimediare a questa ambiguità, il titolo marginale è modificato riportando solamente l’espressione liberazione che comprende sia la liberazione condizionale (cpv. 1–4) sia la liberazione definitiva (cpv. 5).

Articolo 64b capoverso 2 lettera c AP-CP

Il rinvio all’articolo 62d capoverso 2 CP è sostituito da quello al nuovo

articolo 91a AP-CP relativo alla commissione di valutazione della pericolosità.

Articolo 75a capoversi 1 e 3 AP-CP

L’articolo 75a capoverso 1 AP-CP corrisponde a grandi linee al vigente articolo 75a capoverso 1 CP. La disposizione ha comunque subito diverse modifiche.

Anzitutto introduce la nozione di «dubbio» più aperta rispetto alla formulazione «non è in grado di valutare con certezza» (art. 75a cpv. 1 lett. b CP). In tal modo viene precisata la competenza dell’autorità di esecuzione di sottoporre determinati casi alla commissione.

In secondo luogo, dall’espressione «pericolosità pubblica» viene stralciato l’aggettivo «pubblica», di modo che il concetto di pericolosità abbia una valenza più generale e non sia limitata a una minaccia per la società88.

Infine, come all’articolo 62e AP-CP, la commissione dovrebbe valutare una situazione solamente quando l’autorità prende in considerazione un trasferimento in un penitenziario aperto all’inizio dell’esecuzione89 o la concessione di un regime aperto per l’esecuzione.

L’articolo 75a capoverso 3 CP è abrogato, al suo posto viene applicato il nuovo articolo 91b AP-CP. Per ragioni di chiarezza, la nozione di «pericolosità» utilizzata agli articoli 75a capoverso 1 e 95a capoverso 5 AP-CP è quindi definita in una disposizione apposita, che segue la disposizione sulla commissione di valutazione della pericolosità.

Articolo 90 capoversi 1 e 1bis AP-CP

L’articolo 90 capoverso 1 CP disciplina le condizioni dell’isolamento ininterrotto per chi è sottoposto a una misura secondo gli articoli 59–61 CP. È opportuno estendere questa disposizione anche ai condannati all’internamento e all’internamento a vita poiché anche loro possono essere separati ininterrottamente dagli altri collocati per motivi di sicurezza o disciplinari. La disposizione corrisponde al regime previsto per chi deve scontare una pena detentiva (art. 78 lett. b e c CP).

Viceversa, ai condannati all’internamento o all’internamento a vita non è applicata l’attuale lettera a del capoverso 1, in quanto non sono sottoposti a misure terapeutiche. Di conseguenza, è opportuno introdurre un nuovo capoverso 1bische riprenda il tenore dell’articolo 90 capoverso 1 lettera a CP per le persone sottoposte a una misura terapeutica stazionaria.

88 Cfr. anche il commetto dell’art. 91b AP-CP.

89 Il collocamento successivo durante l’esecuzione costituisce un regime aperto disciplinato alla lettera b.