Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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Gli articoli 62e, 64 capoverso 5 e 64b capoverso 2 AP-CP precisano le situazioni nelle quali l’autorità di esecuzione ricorre alla commissione di valutazione della pericolosità. Il rinvio all’articolo 75a CP è dunque superfluo e l’articolo 90 capoverso 4bisCP va abrogato90.

Articolo 91a AP-CP

Per ragioni di sistematica il nuovo articolo sulla commissione di valutazione della pericolosità è stato inserito sotto «4. Disposizioni comuni» (art. 91–92a CP) del titolo quarto: Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà. In effetti la commissione è consultata quando l’autore sta scontando la pena o è sottoposto a una misura.

Il capoverso 1 riprende la composizione della commissione che attualmente figura all’articolo 62d capoverso 2 CP precisando, con l’avverbio «almeno», che l’elenco dei rappresentanti non è esaustivo. In effetti è importante che la commissione possa comprendere anche esperti con conoscenze complementari in altri campi, come ad esempio criminologi o operatori dell’assistenza riabilitativa. In tal senso, l’espressione «rappresentanti della psichiatria» è sostituita da rappresentanti della «psichiatria o psicologia». In effetti, la valutazione della pericolosità e del rischio è spesso affidata nella pratica a psicologi legali91. È quindi opportuno che le commissioni di valutazione della pericolosità possano far uso delle loro conoscenze.

I capoversi 2 e 3 disciplinano i compiti della commissione incaricata di verificare la pericolosità dell’autore se l’autorità di esecuzione prende in considerazione di trasferirlo in un penitenziario aperto (art. 62e lett. a e 75a cpv. 1 lett. a AP-CP) o di concedergli un regime aperto (art. 62e lett. b, 64 cpv. 5, 64b cpv. 2 lett. c e 75a cpv. 1 lett. a AP-CP), oppure prima di proporre al giudice di sopprimere una misura (art. 62e lett. c AP-CP), l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta dopo l’esecuzione della pene e della misura (art. 95a cpv. 5 AP-CP). La commissione trasmette all’autorità di esecuzione un parere motivato nel quale può indicare anche una serie di raccomandazioni sulla prosecuzione della sanzione e le modalità dell’esecuzione. Può inoltre dichiarare di ritenere necessaria la modifica della sanzione o una nuova perizia psichiatrica.

Se la commissione è favorevole al trasferimento in un penitenziario aperto o all’autorizzazione di un regime aperto, può in particolare raccomandare una struttura di esecuzione adatta, le condizioni per i permessi (p. es. misure di sicurezza necessarie) o i dettagli di una misura terapeutica.

Alla luce dell’importanza della commissione e dei suoi compiti molto specifici, è imprescindibile che i membri dispongano di conoscenze sufficienti; è il caso di persone attive negli ambiti della psichiatria forense e della psicologia legale che hanno seguito una formazione specifica per assistere e valutare chi ha commesso un reato92. Il capoverso 4 si rifà alla disposizione che disciplina le qualifiche dei

90 Cfr. anche il nuovo art. 90 cpv. 4bis AP-CP.

91 È in particolare il caso presso i servizi incaricati di valutare i rischi nella prospettiva di un’esecuzione delle sanzioni calibrata sui rischi.

92 Al riguardo cfr. i requisiti dei membri della commissione peritale del Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera nord-occidentale nel regolamento del 1° gennaio 2013 (Anforderungsprofile II./4., disponibile solo in ted.),