Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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formulazione dell’articolo 64 capoverso 1 CP. Nella presente disposizione tuttavia si rinuncia a un elenco preciso di reati e all’indicazione di un’eventuale pena minima. In tale ottica, aver commesso un crimine ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 CP, ossia il tipo di reato più grave, è sufficiente. Tuttavia, la limitazione ai reati che pregiudicano l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona proposta dall’avamprogetto consente di restringere il campo d’applicazione ai criminali che rappresentano una minaccia per i beni giuridici che valgono di più;

Infine, a differenza del criterio per un internamento previsto all’articolo 64 capoverso 1, il pregiudizio non deve essere grave. Infatti, le modifiche legislative proposte riguardano autori che, pur non potendo tornare in libertà senza supporto né condizioni, non sono talmente pericolosi da essere internati, ma non possono neppure essere sottoposti a un’altra sanzione. Si pensi in particolare ad alcuni autori di atti sessuali poco gravi con fanciulli101 che non adempiono le condizioni per l’internamento, per i quali una misura terapeutica (art. 59 o 63 CP) non è indicata o non lo è più, ma che comunque costituiscono una minaccia tale per cui non possono essere rimessi in libertà senza sorveglianza né misure che favoriscano il loro reinserimento sociale;

 in secondo luogo, l’autore deve essere stato condannato per tale crimine a una pena detentiva di almeno due anni (lett. b). Questa condizione intende limitare l’applicazione di misure di accompagnamento alle persone condannate a una pena relativamente severa e per le quali sono già state escluse altre forme di esecuzione della sanzione (semidentenzione, lavoro di pubblica utilità, sorveglianza elettronica) vista l’entità della pena detentiva inflitta. Poiché riservare l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta presuppone il rischio di recidiva (lett. d), la pena detentiva di due anni non può prevedere la condizionale o la condizionale parziale (art. 42 cpv. 1 e art. 43 cpv. 1 CP) ma unicamente una pena detentiva senza condizionale;

 in terzo luogo, il giudice non deve aver ordinato l’internamento (lett. c). Il criminale condannato all’internamento non ha infatti bisogno di una misura di sorveglianza supplementare dato che l’esecuzione dell’internamento segue immediatamente la pena detentiva pronunciata insieme ad esso e le disposizioni relative alla liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86 segg. CP) non sono applicabili (art. 64 cpv. 2 CP). Inoltre, in caso di liberazione condizionale dall’internamento, il giudice può protrarre indefinitamente l’assistenza riabilitativa e le norme di condotta (art. 64a cpv. 2 CP);

 in quarto luogo, le circostanze in cui è stato commesso il reato e la personalità dell’autore al momento della pronuncia della sentenza permettono di prevedere un rischio di recidiva (lett. d). Questi elementi riprendono quelli riportati all’articolo 64 capoverso 1 lettera a CP.

101 Cfr. in particolare il caso B. illustrato al n. 1.2.7.