Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Le circostanze in cui è stato commesso il reato corrispondono ai moventi dell’autore, al contesto nel quale è stato perpetrato il crimine, al modus operandi, ecc. La valutazione sarà diversa se si tratta di una recidiva specifica o se si ha a che fare con un delinquente al suo primo reato. Per personalità dell’autore si intendono in particolare le turbe psichiche in senso lato, a prescindere dal fatto che tali disturbi siano diagnosticabili come una malattia secondo le classificazione ICD 10 o DSM-5102. Per quanto riguarda la recidiva, non si tratta di commettere un reato qualunque ma uno dei crimini di cui alla lettera a.

Poiché il rischio di recidiva può evolvere nel tempo, è importante che il giudice lo valuti all’atto della sentenza e non in riferimento a un altro momento, ad esempio alla commissione del reato o prima, durante la carcerazione preventiva, ecc.

Infine è importante che la riserva e la pronuncia effettiva di queste misure alla fine dell’esecuzione della sanzione non diventino la regola. Le misure non devono neppure costituire un’alternativa alle difficoltà che l’autorità può incontrare durante l’esecuzione di una misura terapeutica stazionaria (diniego, rifiuto del trattamento, scarsa collaborazione, ecc.), che possono essere anche di natura passeggera.

La possibilità di riservare un’assistenza riabilitativa e norme di condotta va prevista anche per la giustizia militare. Questa riserva è disciplinata all’articolo 34abisAP-CPM. Le altre disposizioni si applicano tramite il rinvio agli articoli 93–96 CP che figurano all’articolo 54 CPM.

Articolo 62 capoverso 4 lettera b e capoverso 5 AP-CP

Questa modifica riguarda la fine della sanzione inflitta a un autore liberato condizionalmente da una misura terapeutica stazionaria come previsto all’articolo 60 o 61 CP e per il quale il periodo di prova, già prorogato una volta, scade.

In effetti il vigente articolo 62 capoverso 4 CP permette di prorogare indefinitamente il periodo di prova per la misura prevista all’articolo 59 CP ma non per le altre due misure terapeutiche stazionarie. La disposizione proposta consente di ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta senza limiti di tempo, prima che l’autore sia definitivamente liberato dall’esecuzione della misura ai sensi dell’articolo 60 o 61 CP, come già previsto al termine dell’esecuzione di una pena detentiva (art. 89a cpv. 1 AP-CP).

Vista la modifica prevista al capoverso 4 lettera b, è abrogato l’attuale capoverso 5 che fissa un limite di sei anni complessivi al periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

Articolo 62f AP-CP

L’articolo 62f AP-CP fissa le condizioni, il campo d’applicazione e diverse modalità di esecuzione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta al termine di una misura terapeutica stazionaria.

102 QUELOZ NICOLAS/ BROSSARD RAPHAËL, in: Roth Robert / Moreillon Laurent (a c. di.), Code pénal I, Basilea 2009, art. 64 n. 23 seg.; HEER MARIANNE/ HABERMEYER ELMAR (nota 22), art. 64 n. 37 segg.