Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 83 pagine

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3.2.6 Misure del CP al termine di un collocamento in un istituto chiuso

Una misura del CP può essere ordinata al termine di un collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 DPMin, se tale collocamento cessa poiché l’interessato ha compiuto 25 anni (punto principale della Mo. Caroni). Inoltre, può essere ordinata se il collocamento in un istituto chiuso è soppresso prima che l’interessato abbia raggiunto i 25 anni perché la misura non ha sortito alcun effetto o manca la struttura adatta. In questo caso l’interessato deve comunque essere maggiorenne.

Le persone collocate in un istituto aperto ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 DPMin non sono così pericolose da dover essere sottoposte a una misura del CP dopo la soppressione di tale forma di collocamento. Lo stesso vale per le persone condannate ad altre misure protettive del diritto penale minorile.

3.2.7 Misure del CP al termine di una privazione della libertà

Una misura del CP può essere ordinata anche al termine di una pena privativa della libertà secondo l’articolo 25 capoverso 2 DPMin se l’interessato è maggiorenne.

In determinati casi, gli autori minorenni che hanno commesso un reato molto grave quando avevano 16 o 17 anni e sono refrattari alla rieducazione o a una terapia non sono sottoposti al collocamento in virtù del DPMin, ma solamente a una pena proporzionata alla gravità dell’atto che hanno commesso, ossia di regola a una privazione della libertà. Anche in questi casi l’avamprogetto permette di adottare una misura del CP se, al termine della privazione della libertà, l’autore costituisce ancora un pericolo per terzi.

Per limitare la pronuncia di una misura del CP ai casi davvero gravi, l’avamprogetto prevede che la durata della privazione della libertà prevista dal DPMin sia di almeno tre anni.

3.2.8 Competenza per la pronuncia della misura

Una misura del CP prevista all’articolo 59 capoverso 1, all’articolo 60 capoverso 1, all’articolo 61 capoverso 1 e all’articolo 64 capoverso 1 CP è ordinata da un giudice per gli adulti su proposta dell’autorità di esecuzione.

Per ordinare una misura del CP, l’avamprogetto presuppone che siano adempiute tutte le condizioni previste agli articoli 56 CP e seguenti. In particolare va citato il requisito della perizia redatta da un esperto indipendente (art. 56 cpv. 3 e 4 CP). Si deve anche tener conto del principio di proporzionalità (art. 56 cpv. 2 CP) e inoltre vanno redatte le previsioni relative alla trattabilità e alla pericolosità dell’autore.

3.2.9 Ricovero a scopo di assistenza

La normativa proposta non limita le possibilità di ricorrere al diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti.

Si può ancora disporre il ricovero a scopo di assistenza nei confronti di una persona ritenuta pericolosa al termine della sanzione di diritto penale minorile, a condizione che i relativi presupposti, stato di debolezza e bisogno di protezione, siano soddisfatti.