Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 46 pagine

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Per quanto riguarda il capoverso 2, vari partecipanti ritengono che i casi descritti alle lettere c e d non debbano essere esaminati dalla commissione e che le lettere a e b siano già coperte dall’articolo 75a capoverso 1 AP-CP; per questo l'articolo 91a capoverso 2 può essere stralciato121. Per GE sarebbe opportuna una formulazione più neutrale e precisa. Vari partecipanti sono contrari al ricorso sistematico/obbligatorio alla commissione122. Inoltre,

secondo VD, potrebbero essere compresi altri casi perché è aggiunto l’avverbio

«insbesondere» (in particolare). In relazione alla lettera a VD segnala anche che andrebbe chiarito il ricorso alla commissione nei casi in cui una persona si trova già in un penitenziario aperto o non è detenuta nel momento in cui entra in vigore la sentenza (decisione

giudiziaria). Il Cantone ricorda, esprimendo scetticismo, che il compito principale della

commissione di valutazione della pericolosità consiste nel fornire un parere rispetto ai casi in cui si registrano dei progressi nell’apertura del regime di esecuzione delle pene e delle misure e non sulle modalità iniziali di esecuzione della pena. Visto che il Cantone respinge gli articoli 41a e 89a AP-CP, è contrario anche alla lettera d. Anche VS ritiene che la

commissione debba essere consultata solo in caso di dubbi sulla lettera d. Quattro

partecipanti sono dell’avviso che il termine «Stellungnahme» (parere) debba essere sostituito da «Beurteilung» (valutazione)123.

In base al capoverso 3 la commissione, in caso di parere positivo, raccomanda le modalità di esecuzione. Sono contrari quasi tutti i partecipanti che si sono espressi su questo

capoverso124. Il compito di precisare le modalità di esecuzione non dovrebbe spettare infatti alla commissione ma dovrebbe restare di competenza dell’autorità di esecuzione125; i membri della commissione non sempre disporrebbero delle conoscenze specialistiche necessarie. Si chiarisce che la commissione già si basa sulle modalità di esecuzione previste nel valutare la pericolosità126. Infine AG, NW, NWI e SO propongono una nuova formulazione.

Alcuni partecipanti respingono il capoverso 4 affermando che la disposizione è inutile o andrebbe collocata nelle norme del Concordato o del Cantone127. Gli altri partecipanti

approvano il nuovo capoverso128. GE indica che le conoscenze scientifiche necessarie non sono specificate (neanche nel rapporto esplicativo). BL è dell’avviso che la disposizione debba valere anche per le altre autorità giudiziarie.

Eccetto FR e JU, che affermano che la nuova normativa prevista al capoverso 5

comporterebbe delle difficoltà per l’attuale modalità di lavoro della loro commissione

(cantonale),129 i partecipanti accolgono favorevolmente l’estensione dell’obbligo di

ricusazione a tutti i membri della Commissione.130 VD propone un limite temporale per l’obbligo di ricusazione (tre anni).

5.9. Articolo 91b AP-CP

Vari partecipanti accolgono favorevolmente la definizione della pericolosità di cui

all’articolo 91b AP-CP131. Si evidenzia come elemento positivo, in particolare, il fatto che il

121 GR, LU, SZ, CCSPC.

122 BS, FR, SO, VD, ZG; analogamente GE, SH, FKE.

123 AR, GR, NW, OW, UR, NWI.

124 BE, BS, FR, GE, LU, SO, SZ, VD, ZH, FKE, CCSPC, Uni-NE.

125 BS, FR, GE, JU, LU, SZ, VD, ZG, ZH, FKE, CCSPC, OSK, Uni-NE.

126 BS, GE, FKE.

127 GR, JU, LU, NW, SZ, ZG, CCSPC, SSDP.

128 FR, NE, FSP, CDDGP, CCPCS.

129 FR è contro la nuova disposizione ma, qualora venga comunque attuata, il Cantone è dell’avviso che si debba chiarire la rappresentanza dei membri.

130 AG, BE, BL, BS, GE, LU, SO, SZ, PS, FSP, CCSPC, Uni-BE, CPS.

131 FR, LU, SZ, VD, PS, CCSPC.