Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 46 pagine

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auspicate205. Il principio in base al quale l’esecuzione moderna delle sanzioni in Svizzera è orientata al rischio, in base a ROS (nella Svizzera tedesca) e a PLESOR (nella Svizzera francese), dovrebbe essere sancito dalla legge206. AI, NW, NWI, OW, OSK, TG, UR e ZH vorrebbero integrare l’articolo 75 AP-CP in modo che vi sia l’obbligo di collaborare per la riparazione del reato. Si dovrebbe inoltre creare una base legale per lo scambio di dati tra le autorità e altri enti coinvolti nell’esecuzione delle pene o delle misure207. Andrebbe chiarita la questione del possibile prolungamento per legge del periodo di prova per le pene con

condizionale parziale computando il periodo dell’esecuzione della pena208. Andrebbe

prolungata la durata del periodo di prova in caso di liberazione dall’esecuzione della pena di cui all’articolo 87 CP209.

BL auspica una normativa che elimini le ambiguità relative al campo d’applicazione della semiprigionia rispetto alla sorveglianza elettronica per le pene con condizionale parziale (art. 77b e 79a CP). Da parte di GDS si richiedono inoltre numerose modifiche del diritto delle misure, che non si riportano qui nel dettaglio per ragioni di spazio, per rafforzare i correttivi del diritto materiale, garantire un esame processuale più approfondito delle misure e porre rimedio all’indebolimento del potere giudiziario, contrario alla convenzione. GR richiede inoltre che si concretizzino le competenze in materia d’esecuzione anticipata di una pena e di una misura a livello federale (art. 236 cpv. 4 CPP). ZH richiede un intervento provvisorio stazionario nelle situazioni di crisi, eventualmente con un riesame del giudice dei provvedimenti coercitivi, per le misure ambulatoriali (art. 63 cpv. 3 AP-CP).

IV. Pareri sui singoli articoli del progetto 2 (modifica DPMin)

1. Articolo 3 capoverso 2 e 3 (campo d’applicazione personale)

Le modifiche proposte sono respinte da sei partecipanti rinviando alla proposta di modifica dell’articolo 3 DPMin nel quadro dell’attuale revisione del Codice di procedura penale

(messaggio del 28 agosto 2019 di modifica del Codice di procedura penale [attuazione della mozione 14.3383, Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, adeguamento del codice di procedura penale], FF 2019 5523)210. Questa modifica prevede che i reati di autori che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno d’età siano giudicati e sanzionati in due procedimenti formalmente distinti. I reati dei minori devono essere indagati e sanzionati dalla procura dei minorenni o dal tribunale dei minorenni, i reati degli adulti dalla giurisdizione degli adulti anche se è in corso un procedimento penale minorile (FF 2019 5596 seg.). Questa norma è stata accolta favorevolmente dalla prassi.

L’articolo 3 DPMin andrebbe conseguentemente adeguato al progetto di modifica del Codice di procedura penale.

Si propone inoltre di chiarire all’articolo 3 se per gli autori che hanno commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno d’età possa trovare applicazione l’espulsione obbligatoria di cui all’articolo 66a CP211.

205 AG, AI, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH, CDDGP, CCSPC, GDS, NWI, OSK.

206 GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TG, UR, CDDGP, NWI.

207 FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH, CDDGP, CCSPC.

208 AG, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW SH, SZ, TG, UR, ZH, CDDGP, CCSPC, NWI.

209 AG, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH, CDDGP, CCSPC, NWI.

210 BE, SH, SO, VS, ZH, SSDPM.

211 BE.