Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 46 pagine
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Se non è possibile pronunciare una misura successiva generale per motivi legati allo Stato di diritto, secondo un partecipante si dovrebbe almeno istituire una norma analoga a quella dell’articolo 65 capoverso 2 CP, affinché si possa ordinare una misura successiva in base al CP qualora emergano fatti ed elementi di prova nuovi durante l’esecuzione della sanzione penale minorile. Si dovrebbe di conseguenza dare la possibilità di ordinare anche a posteriori una misura di diritto penale degli adulti249.
5.4. Dolo, dolo eventuale
Un partecipante suggerisce di integrare l’articolo 25abislettera a AP-DPMin con «…wollte oder eine schwere Beeinträchtigung in Kauf genommen hat» (…o ha accettato di
pregiudicare gravemente), in modo che sia chiaro che basterebbe il dolo eventuale per consumare il reato250.
5.5. Elenco dei reati passibili di misure
Un partecipante ritiene corretto che ci si limiti ai reati dell’articolo 25 capoverso 2 DPMin e si rinunci all’articolo 64 capoverso 1bisCP ma desidera evidenziare (eventualmente per una revisione più generale della legge) che il pericolo di recidiva può essere elevato proprio nel caso dei reati sessuali ma che solo i reati sessuali caratterizzati da particolare crudeltà sono punibili con una pena di almeno tre anni e rientrano quindi nell’articolo 25 capoverso 2 DPMin251.
Un partecipante segnala, a proposito dell’articolo 25a, che una privazione della libertà di tre anni sembrerebbe una pena molto severa nel settore penale minorile, che viene inflitta raramente (pena massima di quattro anni di privazione della libertà), in particolare se
l’imputabilità è compromessa. In tale contesto risulterebbe ancora più problematica la
disposizione del capoverso 2: nella realtà, un giovane passibile di misure in base alle norme del diritto penale minorile non verrebbe quasi mai sanzionato in modo che trovi applicazione l’articolo 25a AP-DPMin. Di per sé la sua applicabilità sarebbe però pertinente in determinati casi e da accogliere favorevolmente252.
Un partecipante propone l’adattamento dell’elenco dei reati, che dovrebbe essere limitato all’omicidio intenzionale (art. 111 CP), all’assassinio (art. 112 CP), alla rapina qualificata (art. 140 n. 4 CP), alla coazione sessuale qualificata (art. 189 cpv. 3 CP), alla violenza carnale qualificata (art. 190 cpv. 3 CP) e all’incendio intenzionale qualificato (art. 221 cpv. 2 CP). Per ragioni di proporzionalità e anche considerando il fatto che il minore è ancora nella fase evolutiva e che al momento della sentenza non ha ancora il pieno controllo, per
esempio delle proprie emozioni e dei propri impulsi, un semplice tentativo non dovrebbe consentire la riserva di misure proprie del diritto penale degli adulti. Contrariamente a quanto riportato nel rapporto esplicativo, il genocidio, i crimini contro l’umanità e diversi crimini di guerra sembrano essere troppo ampi come possibili reati passibili di misure253.
Un partecipante è dell’avviso che l’elenco dei reati passibili di misure debba essere limitato a reati molto gravi. Il riferimento al capoverso 2bisnel capoverso 3 sarebbe errato; non c’è un capoverso 2bis. Se il legislatore desidera limitare l’elenco dei reati passibili di misure ai reati gravi, lo deve indicare espressamente al capoverso 3254.
249 AG.
250 BS.
251 BS.
252 BS.
253 ZH.
254 GE.