Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/10: Modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (Pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) · 46 pagine
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agli articoli 426 segg. CC. Alla luce di tutto questo non si capirebbe perché non bastino le misure esistenti di diritto civile ricollegabili a tali circostanze. Eventualmente si potrebbero anche adattare leggermente le disposizioni degli articoli 426 e seguenti CC per disporre di una base giuridica per i casi in cui la persona costituisce una minaccia per gli altri. La pronuncia di una misura di diritto civile rappresenterebbe quindi una soluzione in casi come questi, che sono comunque rari. L’articolo 19 capoverso 3 DPMin sancisce quindi che l’autorità di esecuzione può proporre misure tutorie appropriate qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per l’interessato stesso o per la sicurezza altrui. Anche la proposta di revisione si fonderebbe quindi sul principio di sussidiarietà delle misure successive di diritto penale minorile nel senso degli articoli 59-61 e dell’articolo 64 CP260.
5.7. Diritto internazionale
Vari partecipanti ritengono che le modifiche del DPMin proposte rappresentino una
limitazione dei diritti fondamentali, in particolare dell’articolo 5 CEDU e CRC261. La riserva proposta sarebbe indegna dello Stato di diritto, porterebbe a derive inaccettabili e sarebbe incompatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera262.
Vari partecipanti ritengono che la versione proposta sia problematica in relazione al principio ne bis in idem263, tanto più che l’avamprogetto prevede che si disponga un internamento senza le condizioni che si applicano a una revisione (art. 65 cpv. 2 CP) e che un
internamento rappresenta una vera e propria sanzione supplementare (rapporto esplicativo, pag. 66). La riserva sarebbe quindi contraria al diritto internazionale264.
Un partecipante è dell’avviso che la riserva contraddica l’idea di base dell’articolo 40
capoverso 1 CRC265.
6. Articolo 19 capoversi 1bis, 1ter, 3 e 4 (termine delle misure)
6.1. Capoverso 1bis
Due partecipanti chiedono che si formuli in modo più preciso il capoverso 1bis266.Da tale disposizione dovrebbe risultare con maggiore chiarezza che si tratta della soppressione o del mantenimento della misura in base al DPMin e non della pronuncia della misura secondo il CP.
Quattro partecipanti criticano la prevista obbligatorietà di sentire una commissione secondo l’articolo 62d capoverso 2 CP per diversi motivi267. Oggi sarebbe prassi che la commissione, che in base all’articolo 28 capoverso 3 DPMin deve essere sentita per la liberazione
condizionale da una privazione della libertà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2, non venga sentita268. La norma del capoverso 1biscomporterebbe una modifica di tale prassi. Inoltre sentire la commissione graverebbe sul procedimento269. La commissione dovrebbe disporre di un dossier completo ed eventualmente ottenere una nuova perizia nel senso
260 SSDP.
261 GDS, Kinderanwaltschaft, LSDH-VD, FSA, Uni-GE.
262 LSDH-VD, Uni-GE.
263 OAV, Uni-NE, Uni-GE.
264 OAV.
265 Kinderanwaltschaft.
266 GE, VS.
267 GE, VS, Uni-NE, Uni-GE.
268 GE.
269 GE.