Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/11: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 13 pagine
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un punto di vista quantitativo, confrontando per esempio dati e indicazioni prima e dopo l’esecuzione del progetto.
Capoverso 2 lettera d
Con l’ausilio di un calendario, i richiedenti illustrano la pianificazione, l’esecuzione e la valutazione del progetto e la sostenibilità delle misure di miglioramento perseguite.
Capoverso 2 lettera e
La presentazione dei costi deve soddisfare tutti gli standard interni per i contratti della Confederazione. Tramite una panoramica generale dei costi, i richiedenti presentano i costi effettivi rispetto all’offerta (confronto tra costi previsti e costi effettivi). I costi sono ripartiti almeno le secondo voci di costo citate nel preventivo e cioè:
costi del personale (numero di collaboratori coinvolti, ore prestate, tariffa oraria)
costi di esercizio (ad es. spese di viaggio)
altri costi (ad es. acquisti di prestazioni di terzi)
IVA.
I costi sono inoltre suddivisi in base alla parte di mandato per la quale è stata fornita la prestazione. Per il conteggio finale, su richiesta, devono essere presentati le copie dei giustificativi e gli estratti contabili. Nel conteggio finale occorre indicare la persona a cui richiedere l’invio di tutti i giustificativi, ossia originali o copie delle fatture. I costi devono essere presentati in modo da poter essere verificati. Idealmente, il finanziamento del progetto deve essere presentato suddiviso in moduli.
Capoverso 2 lettera f
Gli aiuti finanziari sono vantaggi monetari a sostegno dell’esecuzione dei compiti scelti dal beneficiario (art. 3 cpv. 1 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi [LSu]; RS 616.1). I presupposti per la concessione di aiuti finanziari sono: l’interesse della Confederazione all’adempimento del compito, l’impossibilità di adempiere debitamente il compito senza l’aiuto finanziario e l’aver già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento (art. 6 LSu). Gli aiuti finanziari non possono coprire il 100 per cento dei costi, ma solo il 50 per cento al massimo (art. 58e cpv. 2 secondo periodo nLAMal): così facendo, si mantiene sufficientemente vivo l’interesse del beneficiario per il progetto cofinanziato dalla Commissione federale per la qualità. La provenienza dei mezzi propri, i quali devono ammontare almeno al 50 per cento, dev’essere presentata in modo trasparente.
Capoverso 3
Nelle direttive emanate dalla Commissione federale per la qualità è indicato quali informazioni devono essere riportate nelle domande di aiuti finanziari e quali documenti allegare. Attraverso la standardizzazione (approntamento di moduli di domanda e liste di controllo, progetti-tipo, scadenze) è possibile snellire l’iter.
Articolo 77f Convenzioni sulle prestazioni concernenti rimunerazioni e aiuti finanziari
La Commissione federale per la qualità conclude convenzioni sulle prestazioni con i terzi incaricati e sostenuti, tra i quali può rientrare per esempio la fondazione Sicurezza dei pazienti svizzera in quanto essa esegue un progetto ai sensi dell’articolo 58c nLAMal.
Solo una valutazione sistematica del progetto proposto consente di analizzare la necessità d’intervento, le misure, le priorità e di determinare in che modo utilizzare efficientemente i mezzi (proporzionalità). Per l’assegnazione dei mandati sono quindi necessari criteri e regole del gioco chiari e profili di requisiti in cui siano disciplinate la procedura che i mandatari devono seguire e le qualifiche di cui essi devono disporre. In caso di attribuzione di un mandato a terzi, la Commissione federale per la qualità deve definire in ogni singolo caso i requisiti minimi per un programma nazionale.
Lettera a