Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/11: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 13 pagine

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capacità di affrontare apertamente i problemi di qualità e sicurezza, nonché al ricorso abituale a indicatori della qualità e alla gestione dei rischi.

Nelle disposizioni dell’ordinanza sono trattati i livelli macro (Confederazione e Cantoni) e meso (federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori). Per il livello micro (fornitori di prestazioni) sono rilevanti, oltre all’articolo 77 nOAMal, anche gli adeguamenti delle disposizioni che il Consiglio federale ha posto in consultazione concernenti l’iscrizione degli ospedali, delle case di cura e delle case per partorienti nell’elenco degli ospedali (art. 58d nOAMal)5. Affinché le esperienze individuali conducano al miglioramento continuo della fornitura delle prestazioni di un’azienda serve un apprendimento organizzativo. In tale ottica i fornitori di prestazioni mantengono un sistema di gestione della qualità e provvedono a una gestione clinica dei rischi.

II. Parte speciale

Commento ai singoli articoli

Articolo 30b capoverso 1 lettera a Trasmissione dei dati dei fornitori di prestazioni

In questa disposizione occorre adeguare il rimando all’articolo 58 segg. nLAMal poiché con la revisione della LAMal lo sviluppo della qualità è disciplinato negli articoli 58-58h nLAMal.

Articoli 37d capoverso 1, 37e capoverso 1 secondo periodo e 37f capoverso 1

Nelle disposizioni citate devono essere modificati i rimandi all’articolo 77 capoverso 4 OAMal, in quanto d’ora innanzi questa fattispecie sarà disciplinata nell’articolo 77l.

Articoli 45a lettera e, 51 lettera e, 52 lettera e, 52a lettera e, 52b lettera e, 52c lettera e e 53 lettera c

La LAMal riveduta impone alle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori di concludere convenzioni sullo sviluppo della qualità valide per tutta la Svizzera e obbliga i fornitori di prestazioni ad attenersi alle regole stabilite nelle convenzioni sulla qualità (art. 58a cpv. 1 e 6 nLAMal). Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è una delle condizioni per fornire le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 58a cpv. 7 nLAMal). Queste condizioni si applicano a tutti i fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal, diversamente dalle disposizioni attuali che menzionano esplicitamente questo vincolo unicamente per alcune categorie di fornitori di prestazioni. I rimandi all’articolo 77 OAMal nelle disposizioni menzionate possono quindi essere stralciati senza sostituzione.

Articolo 77 Sviluppo della qualità

La complessità del settore sanitario svizzero rende necessario a vari livelli un ampio margine di manovra per delegare gli attori che garantiscono la qualità sotto la propria responsabilità. Di conseguenza, per ognuno di questi livelli bisogna chiedersi se la qualità perseguita, ovvero gli obiettivi posti per ogni dimensione, sia stata raggiunta. Laddove ciò non sia avvenuto, vanno sviluppate e attuate misure mirate.

Capoverso 1

5 Modifica dell‘ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal), dell‘ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre), nonché ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF).