Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/11: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 13 pagine

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I contributi finanziari provvisori della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori sono fissati in base alla decisione sul preventivo presa in dicembre dall’Assemblea federale. Al riguardo si tiene conto dell’importo massimo secondo l’articolo 58f capoverso 2 nLAMal. Per stabilire la popolazione residente media, sulla cui base è calcolata la quotaparte dei Cantoni, si ricorre alle cifre dell’ultima statistica disponibile in merito dell’Ufficio federale di statistica.

Capoversi 2 e 3

Le quoteparti dei singoli Cantoni sono calcolate in base ai dati della popolazione residente del relativo Cantone rispetto alla popolazione residente svizzera complessiva.

Articolo 77i Riscossione dei contributi

Capoverso 1

L’UFSP riscuote i contributi finanziari dovuti dai Cantoni e dagli assicuratori il 30 aprile dell’anno di contribuzione. Ciò consente di limitare al primo semestre dell’anno civile l’anticipo di finanziamento a carico della Confederazione.

Capoverso 2

Qualora un assicuratore o un Cantone non paghi il contributo entro i termini, deve un interesse di mora del cinque per cento all’anno.

Articolo 77j Conteggio

La chiusura dell’esercizio avviene nel mese di gennaio dell’anno successivo. Qualora, in base alle spese effettive, emerga la necessità di apportare una correzione ai contributi finanziari, questa è contabilizzata come risconto in modo da non violare il principio di annualità. La compensazione (incluso lo storno del risconto) avviene con il conteggio finale nell’ambito della nuova fatturazione nel marzo dell’anno successivo. Il conteggio dei contributi della Confederazione, dei Cantoni e degli assicuratori è effettuato dall’UFSP entro il 31 marzo dell’anno civile successivo all’anno di contribuzione. Le riscossioni posticipate sono addebitate nella fatturazione successiva e le restituzioni dovute sono accreditate nel pagamento successivo. Non sono previsti pagamenti in contante.

Articolo 77k Multe e sanzioni

Capoverso 1

Per finanziare i costi dello sviluppo della qualità (art. 58f cpv. 1 nLAMal) si utilizzano unicamente i mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni applicate da un tribunale arbitrale cantonale per mancato rispetto dei requisiti di qualità di cui agli articoli 58a e 58h nLAMal. Sono quindi esclusi i mezzi finanziari provenienti da multe e sanzioni applicate per inosservanza dell’imperativo legale di economicità (ad es. art. 59 cpv. 3 lett. a LAMal) nonché le sanzioni finanziarie inflitte dalle parti contraenti delle convenzioni sulla qualità.

Capoverso 2

Il tribunale arbitrale cantonale trasferisce all’UFSP i mezzi finanziari derivanti da multe e sanzioni.

Articolo 77l Garanzia della qualità

Il contenuto del vigente articolo 77 capoverso 4 OAMal è trasferito nel presente articolo. Il rimando all’articolo 58 capoverso 3 LAMal deve quindi essere sostituito con il rimando all’articolo 58h capoverso 1 nLAMal.

Articolo 135 Garanzia della qualità

L’articolo 135 OAMal vigente è una disposizione transitoria riferita all’articolo 77 capoverso 1 OAMal vigente. Poiché quest’ultimo è ora sostituito dalle nuove disposizioni, il presente articolo va abrogato.

Modifica di altri atti normativi