Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/11: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 77a Convenzioni sulla qualità

Secondo l’articolo 58a capoverso 2 nLAMal le convenzioni sulla qualità devono stabilire regole minime, disciplinando almeno le misurazioni della qualità (lett. a), le misure di sviluppo della qualità (lett. b), la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento (lett. c), la verifica del rispetto delle misure di miglioramento (lett. d), la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di miglioramento (lett. e), le sanzioni in caso di violazione della convenzione (lett. f) e la presentazione di un rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità all’attenzione della Commissione federale per la qualità e del Consiglio federale (lett. g). Oltre alle suddette regole minime, le parti contraenti sono libere di concordarne altre sullo sviluppo della qualità.

Attraverso rapporti annuali si intende tra l’altro verificare se gli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale sono stati raggiunti, se i fornitori di prestazioni hanno dato seguito alle misure di miglioramento della qualità per le quali sussisteva una necessità d’intervento e se sono state pronunciate sanzioni per violazione delle misure concordate o stabilite dalla legge. Grazie a questa documentazione sulla sorveglianza e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dell’attuazione delle misure, nonché dell’introduzione dei correttivi necessari, la Commissione federale per la qualità e il Consiglio federale possono sorvegliare e valutare dal canto loro il raggiungimento degli obiettivi. Su questa base il Consiglio federale potrà reagire rapidamente e se necessario adattare i propri obiettivi in materia di sviluppo della qualità.

Capoverso 1

Le convenzioni sulla qualità si basano sugli obiettivi del Consiglio federale e della Commissione federale per la qualità. Poiché nel corso del tempo tali obiettivi possono subire modifiche –qualora siano mutate considerevolmente le basi che li hanno determinati, le parti contraenti dovranno adeguare le convenzioni in funzione delle nuove disposizioni e raccomandazioni.

Capoverso 2

Per rafforzare il rispetto delle regole in materia di sviluppo della qualità e garantire la trasparenza delle attività in tal senso, le federazioni pubblicano le convenzioni sulla qualità in modo che tutti possano consultarle in qualsiasi momento.

Articolo 77b Commissione federale per la qualità

Capoverso 1

Per realizzare i propri obiettivi nell’ambito dello sviluppo della qualità, il Consiglio federale istituisce una Commissione per la qualità e ne nomina i membri.

Capoverso 2

Si tratta di una Commissione extraparlamentare secondo l’articolo 57a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). La Commissione deve poter decidere rapidamente, ad esempio riguardo all’attribuzione dei mandati e alla valutazione dei rapporti sulla qualità delle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori.

Lettera a

I fornitori di prestazioni sono i primi responsabili della qualità delle prestazioni che offrono e proprio per questo è previsto che sia loro attribuito un numero elevato di rappresentanti (quattro persone), tra cui un medico e un rappresentante degli ospedali. L’interdisciplinarietà svolge infatti un ruolo fondamentale nell'assistenza dei pazienti.

Lettera b e c

Due persone rappresentano i Cantoni e altre due persone gli assicuratori.

Lettera d

Inoltre, due persone rappresentano gli assicurati e le organizzazioni di pazienti.