Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/11: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 13 pagine

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Lettera e

È inoltre prevista una proporzione elevata di esperti scientifici (cinque persone). La loro presenza è necessaria a garantire la metodologia e lo sviluppo sistematico della qualità delle cure. Per garantire la neutralità delle decisioni, il numero di esperti supera quello dei fornitori di prestazioni.

Capoverso 3

I membri della Commissione federale per la qualità non sono vincolati a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, conformemente all’articolo 7a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) e di conseguenza non rappresentano gli interessi di una federazione. Le federazioni tuttavia hanno la facoltà di proporre membri per i diversi seggi in seno alla Commissione federale per la qualità. Ai membri della Commissione si richiedono elevate conoscenze in materia di gestione della qualità, conoscenze consolidate del sistema sanitario e delle assicurazioni sociali svizzero nonché elevate competenze specialistiche nell’ambito della qualità della fornitura delle prestazioni.

Capoverso 4

Dal punto di vista amministrativo, la segreteria della Commissione è aggregata all’UFSP, in modo da potersi avvalere delle sinergie dell’Ufficio. Dal punto di vista tecnico invece sottostà alla Commissione federale per la qualità.

Articolo 77c Dati dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori

La Commissione federale per la qualità affiderà a terzi l’esecuzione di studi e programmi nazionali (assegnando segnatamente questi ultimi alla fondazione Sicurezza dei pazienti svizzera). Per poter adempiere i propri compiti, i terzi incaricati devono disporre dei dati necessari. Possono essere affidati loro mandati singoli o ricorrenti e poiché il tipo di dati necessari può variare in base all’incarico, non è possibile definire in anticipo con esattezza quali dati debbano essere forniti.

Capoverso 1

Nel suo tenore, il capoverso 1 riprende l’articolo 30a capoverso 1 OAMal (qualità dei dati che i fornitori di prestazioni devono fornire). I terzi devono garantire l’anonimato dei pazienti ed eventualmente del personale (art. 58c cpv. 4 nLAMal). I fornitori di dati devono anonimizzare i dati unicamente se necessario e il rispettivo record di dati deve essere completo. Affinché possano adempiere il proprio mandato, è fondamentale che i terzi incaricati ricevano i dati necessari.

Capoverso 2

Il presente capoverso prescrive misure tecniche per la sicurezza dei dati, anche in questo caso in conformità con l’articolo 30a capoverso 2 OAMal.

Capoverso 3

Se constata lacune nella fornitura dei dati, il terzo assegna alla parte responsabile un termine supplementare per fornire dati corretti e completi. Dato che la fornitura carente o insufficiente di dati potrebbe compromettere la realizzazione del progetto, occorre informarne nel contempo anche la Commissione federale per la qualità, in modo che possa intraprendere le azioni che ritiene opportune o adottare misure. I dettagli sono disciplinati nelle convenzioni sulle prestazioni. Il terzo non è inoltre autorizzato a modificare sostanzialmente i dati rilevati. Ad esempio, i record di dati devono essere approntati e forniti in modo completo. Di conseguenza, un fornitore di prestazioni o un Cantone è obbligato a fornire i dati, o, in altre parole, non può sottrarsi a tale responsabilità.

Articolo 77d Sicurezza e conservazione dei dati

Capoverso 1

In qualità di destinatari dei dati, i terzi conservano i dati trasmessi loro in virtù dell’articolo 77d capoverso 1 finché sono necessari per raggiungere lo scopo per il quale sono stati trasmessi.