Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/11: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 13 pagine

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Con la revisione della LAMal per il rafforzamento della qualità e dell’economicità è istituita una nuova commissione extraparlamentare, ovvero la Commissione federale per la qualità (art. 58b nLAMal). Le commissioni extraparlamentari sono elencate in modo esaustivo nell’allegato 2 OLOGA con la relativa attribuzione a un dipartimento (art. 8 cpv. 2 OLOGA). La Commissione federale per la qualità è attribuita al DFI, per cui l’allegato 2 OLOGA va modificato di conseguenza.

Per quanto concerne l’indennizzo dei loro membri, le commissioni extraparlamentari sono suddivise in commissioni politico-sociali e commissioni di vigilanza sul mercato. In considerazione della sua funzione, la Commissione federale per la qualità rientra nelle commissioni politico-sociali (art. 8m lett. a OLOGA). Le commissioni politico-sociali sono assegnate a una determinata categoria di indennizzo in base alle esigenze poste ai loro membri e dei loro compiti. L’attività della Commissione federale per la qualità richiede ai suoi membri conoscenze specialistiche molto elevate e specifiche. Inoltre, i membri devono disporre di conoscenze derivanti da un’attività pluriennale che necessariamente non possono essere acquisite in tempo breve, oltre che essere esperti nell’ambito dello sviluppo della qualità (art. 8n cpv. 1 lett. a OLOGA). Risulta quindi adeguato attribuire i membri della Commissione federale per la qualità alla categoria S3.

III. Entrata in vigore

Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.