Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/11: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 13 pagine

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I. Parte generale

1 Situazione iniziale

Il 21 giugno 2019 le Camere federali hanno adottato la revisione parziale della legge del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernente il rafforzamento della qualità e dell’economicità1.

La modifica della LAMal rende parimenti necessaria una revisione dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). Questi due atti normativi entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.

2 Punti essenziali della normativa

La revisione della LAMal prevede che il Consiglio federale garantisca una gestione strategica stabilendo ogni quattro anni gli obiettivi da raggiungere in materia di garanzia e promozione della qualità delle prestazioni (sviluppo della qualità) dopo aver sentito le organizzazioni interessate (art. 58 nLAMal).

A tale scopo, il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per la qualità (Commissione federale), che assume un ruolo centrale nel rafforzamento della qualità e dell’economicità delle prestazioni (art. 58b cpv. 1 nLAMal). Il Consiglio federale ne nomina i membri e assicura la rappresentanza equa dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori, degli assicurati, delle organizzazioni dei pazienti nonché degli specialisti dello sviluppo della qualità (art. 58b cpv. 1 e 2 nLAMal).

La Commissione federale è responsabile dell’attuazione e della realizzazione degli obiettivi annui e quadriennali fissati dal Consiglio federale (art. 58b cpv. 1 nLAMal). Inoltre, presta consulenza in materia di coordinamento agli attori coinvolti nello sviluppo e nella promozione della qualità, ovvero al Consiglio federale, ai Cantoni, agli assicuratori e ai fornitori di prestazioni (art. 58c cpv. 1 lett. a nLAMal). Può incaricare terzi particolarmente competenti di svolgere varie attività di promozione della qualità, affidando loro il compito per esempio di condurre programmi nazionali di sviluppo della qualità (art. 58c lett. f nLAMal) o di elaborare nuovi indicatori della qualità e sviluppare gli indicatori esistenti (art. 58c cpv. 1 lett. b nLAMal). Può inoltre sostenere progetti nazionali o regionali intesi a promuovere lo sviluppo della qualità (art. 58c cpv. 1 lett. g nLAMal). Rimunera le prestazioni dei terzi concedendo loro rimunerazioni o aiuti finanziari (art. 58d e 58e nLAMal).

Il finanziamento dei costi relativi ai compiti e al funzionamento della Commissione federale per la qualità è sostenuto per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori (art. 58f cpv. 1 nLAMal).

Un ruolo importante è attribuito alle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori (federazioni), che devono concludere convenzioni sullo sviluppo della qualità (convenzioni sulla qualità) valide per tutta la Svizzera (art. 58a cpv. 1 nLAMal). Le convenzioni sulla qualità devono contenere regole minime di qualità e disciplinare le misurazioni della qualità e le misure di sviluppo della qualità (art. 58a cpv. 2 nLAMal). Tali convenzioni necessitano dell’approvazione del Consiglio federale (art. 58a cpv. 4 nLAMal). Se tuttavia le federazioni non si accordano sulla conclusione di una tale convenzione, il Consiglio federale interviene sussidiariamente e ne stabilisce le regole (art. 58a cpv. 5 nLAMal). Le federazioni sono tenute a disciplinare la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglioramento della qualità (art. 58a cpv. 2 lett. c nLAMal) e a pubblicare in modo appropriato le misure di miglioramento decise e le misurazioni della qualità (art. 58a cpv. 2 lett. e nLAMal). Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è rafforzato dall’obbligo delle federazioni di presentare rapporti annui sullo stato di sviluppo della qualità (art. 58a cpv. 2 lett. g nLAMal).

Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità, come l’obbligo di verificare le misure di miglioramento (art. 58a cpv. 2 lett. d), l’obbligo di pubblicare le misurazioni della qualità e le misure di miglioramento (art. 58a cpv. 2 lett. e nLAMal), l’obbligo di applicare sanzioni in caso di violazione della convezione

1 FF 2019 3715