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Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 15 pagine

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b. le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall’uso commerciale in virtù dell’articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD.

Art. 5a

Titolo marginale: b. Riserve da apporti di capitale

1 Il rimborso di riserve da apporti di capitale forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è equiparato al rimborso di capitale azionario o sociale laddove la società di capitali o la società cooperativa nel bilancio commerciale esponga tali riserve in un conto separato e la società comunichi all’AFC ogni modifica del conto. È fatto salvo il capoverso 2.

2 In occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale ai sensi del capoverso 1, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Laddove questa condizione non sia soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Tali riserve devono essere esposte con lo stesso importo nel conto separato per le riserve da apporti di capitale.

3 Il capoverso 2 non è applicabile alle riserve da apporti di capitale:

a. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell’ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;

b. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 o del trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva;

c. rimborsate a persone giuridiche svizzere ed estere che partecipano in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento;

d. in caso di liquidazione o di trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa.

4 La società deve esporre le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3 lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all’AFC.

5 I capoversi da 2 a 4 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l’emissione di azioni gratuite o per gli aumenti gratuiti del valore nominale.

Art. 5b