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Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 15 pagine
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a. per l’imposta preventiva dovuta da una persona giuridica, da una società commerciale senza personalità giuridica o da un investimento collettivo di capitale svizzero che sono stati sciolti: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione;
b. per l’imposta preventiva dovuta da una persona giuridica o da un investimento collettivo di capitale svizzero che trasferiscono la sede o il domicilio all’estero: gli organi e, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica o dell’investimento collettivo di capitale.
1bis La banca depositaria di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale risponde in solido per l’imposta sui redditi che riversa, se:
a. la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili della società in accomandita ha il domicilio all’estero; o
b. i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all’estero.
Art. 16 cpv. 1, 1bis e 3
1 L’imposta preventiva scade:
a. 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale per:
1. i redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere b, d e j, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera f,
2. i redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera i. compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera f,
3. i redditi dell’acquisto dei propri diritti di partecipazione ai sensi dell’articolo 4a,
4. le vincite ai giochi in denaro nonché alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite ai sensi dell’articolo 6;
b. 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale per:
1. i redditi di un investimento collettivo di capitale che nel corso del trimestre sono stati tesaurizzati,
2. i redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere a, c ed e che nel corso del trimestre sono stati girati, rimborsati, accreditati o pagati dall’agente pagatore, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere f–h,
3. i redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera j che nel corso del trimestre sono stati girati, rimborsati, accreditati o pagati dall’agente pagatore, realizzati tramite l’investimento collettivo di capitale estero o il prodotto strutturato.