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Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 15 pagine
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– per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7–10a della legge sulle banche: al momento dell’emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e
3. il prestito obbligazionario sia emesso tra il 1° gennario 2017 e il giorno precedente la definitiva entrata in vigore della modifica del … oppure durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.
2 Il Consiglio federale può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l’AFC può ordinare che si proceda nel caso singolo a tale cumulo, se vi è abuso.
Art. 5c
Titolo marginale: d. Investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati
1 Sono esentati dall’imposta preventiva i seguenti redditi di investimenti collettivi di capitale e di prodotti strutturati, laddove essi siano riportati separatamente:
a. gli utili in capitale e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto;
b. i rimborsi dei versamenti di capitale fatti dagli investitori in investimenti collettivi di capitale.
2 Sono esentati dall’imposta preventiva i redditi di investimenti collettivi di capitale e di prodotti strutturati girati, rimborsati, accreditati o pagati da un agente pagatore soggetto all’imposta, laddove i redditi imponibili ai sensi del capoverso 3 siano riportati separatamente.
3 Non sono esentati dall’imposta preventiva ai sensi del capoverso 2 i redditi:
a. di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere a, c, e e i, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere f–h, se il destinatario della prestazione è una persona fisica domiciliata in Svizzera;
b. di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera j, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera f.
4 Le eccezioni secondo l’articolo 5b capoverso 1 lettere a, f e g sono applicabili per analogia laddove i redditi siano realizzati tramite l’investimento collettivo di capitale o il prodotto strutturato.
5 Nei casi contemplati dai capoversi 2–4 è fatto salvo l’articolo 20b capoverso 2 lettera a.
Art. 5d
Titolo marginale: e. Agenti pagatori
Se l’agente pagatore è il soggetto fiscale e il destinatario della prestazione è un agente pagatore, i redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere a, c, e e