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Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 15 pagine
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Titolo marginale: c. Obbligazioni, cartelle ipotecarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti
1 Non sono soggetti all’imposta preventiva i seguenti redditi di obbligazioni, cartelle ipotecarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti:
a. gli interessi degli averi di clienti, se l’importo degli interessi non eccede 200 franchi per anno civile;
b. i pagamenti di interessi dei partecipanti a una controparte centrale ai sensi della legge del 19 giugno 20155 sull’infrastruttura finanziaria, nonché quelli di una controparte centrale ai suoi partecipanti;
c. i redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere b ed e, laddove il destinatario sia una persona esente dall’imposta ai sensi dell’articolo 56 lettere a–c, e e f LIFD oppure un fondo speciale o un’azienda posti sotto la loro amministrazione;
d. gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o l’assicurazione per l’invalidità;
e. i redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere a, c ed e girati, rimborsati, accreditati o pagati da un agente pagatore, laddove il destinatario della prestazione non sia una persona fisica domiciliata in Svizzera. È fatto salvo l’articolo 20b capoverso 2 lettera a;
f. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell’8 novembre 19346 sulle banche, sempre che:
1. l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, in virtù dell’articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e
2. il prestito sia stato emesso tra il 1º gennaio 2013 il giorno precedente la definitiva entrata in vigore della modifica del ...;
g. gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che:
1. il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell’ambito di un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche,
2. ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario:
– per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell’emissione