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Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 15 pagine
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a. i titoli seguenti emessi da una persona domiciliata in Svizzera:
1. Abrogato
3. quote di investimenti collettivi di capitale;
abisle obbligazioni emesse da una persona domiciliata all’estero;
b. i titoli emessi da una persona domiciliata all’estero, equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui alla lettera abis.
c. Abrogata
Art. 14 cpv. 1 lett. a, b, f e g
1 Non soggiacciono alla tassa:
a. l’emissione da parte di società svizzere di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di investimenti collettivi di capitale, comprese l’assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l’assegnazione di titoli in occasione di un’emissione successiva;
b. il conferimento di documenti che servono a liberare azioni svizzere o estere, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi di capitale;
f. l’emissione di obbligazioni di debitori stranieri, nonché di diritti di partecipazione a società straniere, comprese l’assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l’assegnazione di titoli in occasione di un’emissione successiva;
g. Abrogata
Art. 17a cpv. 1 lett. b e c
1 Sono considerati investitori esentati ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2:
b. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri;
c. gli investimenti collettivi di capitale esteri;