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Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 15 pagine

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a. i titoli seguenti emessi da una persona domiciliata in Svizzera:

1. Abrogato

3. quote di investimenti collettivi di capitale;

abisle obbligazioni emesse da una persona domiciliata all’estero;

b. i titoli emessi da una persona domiciliata all’estero, equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui alla lettera abis.

c. Abrogata

Art. 14 cpv. 1 lett. a, b, f e g

1 Non soggiacciono alla tassa:

a. l’emissione da parte di società svizzere di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di investimenti collettivi di capitale, comprese l’assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l’assegnazione di titoli in occasione di un’emissione successiva;

b. il conferimento di documenti che servono a liberare azioni svizzere o estere, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi di capitale;

f. l’emissione di obbligazioni di debitori stranieri, nonché di diritti di partecipazione a società straniere, comprese l’assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l’assegnazione di titoli in occasione di un’emissione successiva;

g. Abrogata

Art. 17a cpv. 1 lett. b e c

1 Sono considerati investitori esentati ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2:

b. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri;

c. gli investimenti collettivi di capitale esteri;