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Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 15 pagine
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Art. 62 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c e frase conclusiva nonché cpv. 1bis
1 È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque compromette intenzionalmente l’applicazione legale dell’imposta preventiva:
c. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in una dichiarazione bancaria, in un’istanza di rimborso, di condono dell’imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
Frase conclusiva abrogata
2 Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa fino a 10 000 franchi.
Art. 63
Titolo marginale: III. Violazione dell’obbligo di trasferire l’imposta
È punito con una multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si obbliga ad omettere il trasferimento dell’imposta preventiva.
Art. 64
Titolo marginale: IV. Inosservanza di prescrizioni d’ordine
È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a. non adempie una condizione dalla quale dipende un’autorizzazione speciale;
b. non osserva una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;
c. non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d’esecuzione per gli atti di cui all’articolo 20 capoverso 3;
d. non rispetta il termine di cui all’articolo 20a capoverso 2.
Art. 65
Titolo marginale: Punibilità nel disbrigo di pratiche di un agente pagatore
Se uno dei reati descritti nel presente capo viene commesso durante il disbrigo di pratiche di un agente pagatore, è punibile solo se compiuto intenzionalmente.
Art. 70e
Titolo marginale: VII. Disposizione transitoria della modifica del ...
1 La modifica del … si applica ai redditi che diventano esigibili dalla sua entrata in vigore.
2 Nei due anni successivi all’entrata in vigore della modifica del … gli agenti pagatori sono indennizzati per gli oneri amministrativi e tecnici ai fini dell’implementazione della modifica. Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento dell’indennizzo.