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Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 15 pagine
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f. di quote di un investimento collettivo di capitale emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all’estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;
g. di quote di un investimento collettivo di capitale emesse da una persona domiciliata all’estero;
h. di prodotti strutturati che riproducono capitali mobili ai sensi delle lettere a– g;
i. che riproducono redditi di capitali mobili ai sensi delle lettere a, c ed e, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi delle lettere f–h (pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di interessi);
j. che riproducono redditi di capitali mobili ai sensi della lettera d, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi della lettera f (pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni).
2 I redditi ai sensi del capoverso 1 lettere c e g–j sono oggetto dell’imposta preventiva se sono girati, rimborsati, accreditati o pagati da un agente pagatore domiciliato in Svizzera.
3 Il trasferimento all’estero della sede o del domicilio è fiscalmente equiparato alla liquidazione.
4 Le disposizioni della presente legge riguardanti gli investimenti collettivi di capitale sono parimenti applicabili alle persone che li amministrano, custodiscono o rappresentano.
5 Le disposizioni della presente legge riguardanti le società anonime o le società di capitali sono parimenti applicabili alle società in accomandita e alle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 della legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi (LICol).
6 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione concernenti i rapporti di trust in deroga alle rimanenti disposizioni del capo primo.
Art. 5
Titolo marginale: 2. Eccezioni, a. Riserve e utili di società di capitali e società cooperative
Non sono soggetti all’imposta preventiva:
a. le riserve e gli utili di una società di capitali o di una società cooperativa ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta (LIFD), che all’atto di una ristrutturazione ai sensi dell’articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o società cooperativa svizzera assuntrice o trasformata;