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Consultazione 2020/15: Legge federale sull'imposta preventiva · 15 pagine
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1bis Nei casi contemplati dal capoverso1 lettera b fatto salvo l’articolo 20b capoverso 2 lettera d.
3 Se il contribuente è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio, la sede o il luogo di soggiorno all’estero, l’imposta scade all’atto di tale dichiarazione o trasferimento.
Art. 17 cpv. 2
2 La prescrizione non decorre, o rimane sospesa fintanto che il credito fiscale è cautelato da una garanzia o fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio o la sede in Svizzera.
Art. 20b
Titolo marginale: C. Debitore domiciliato in Svizzera in caso di interessi, obbligazioni e averi di clienti
1 Il debitore domiciliato in Svizzera della prestazione imponibile può dichiarare all’AFC che l’agente pagatore sbriga le formalità legate all’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettere a, c ed e.
2 In mancanza di tale dichiarazione vige quanto segue:
a. le eccezioni ai sensi degli articoli 5b capoverso 1 lettera e, 5c capoversi 2–4 nonché 5d decadono;
b. il soggetto fiscale è il debitore della prestazione imponibile;
c. il credito fiscale sorge al momento dell’esigibilità del reddito. In caso di interessi capitalizzati, il credito fiscale sorge al momento della capitalizzazione. Se i redditi dell’investimento collettivo di capitale non vengono distribuiti, il credito fiscale sorge al momento della tesaurizzazione;
d. l’imposta scade 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale. Sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio, il credito fiscale sorge 30 giorni dopo la fine del trimestre commerciale in cui i redditi sono girati, rimborsati, accreditati, pagati o tesaurizzati. Se i redditi dell’investimento collettivo di capitale non vengono distribuiti, è applicabile l’articolo 16 capoverso 1 lettera b numero 1.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della dichiarazione, in particolare la forma, la legittimità, il termine di inoltro e la revoca.
Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva
1 L’avente diritto ai sensi degli articoli da 22 a 28 può chiedere il rimborso dell’imposta preventiva ritenuta:
Art. 26
Titolo marginale: 3. Investimenti collettivi di capitale