Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 17 pagine
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Introduzione di un limite percentuale massimo
Secondo l’USF, la nuova regolamentazione determina risultati accettabili per quanto riguarda la quota imponibile di una rendita vitalizia. Tuttavia, la situazione potrebbe essere diversa in caso di tassi elevati. Se i tassi d’interesse rilevanti dovessero salire oltre il 5 per cento a causa di situazioni straordinarie, la quota tassabile della prestazione previdenziale potrebbe anche essere superiore al 50 per cento. Gli alti tassi d’interesse sarebbero (in parte) un ri- flesso delle conseguenze dell’inflazione, che compenserebbe la perdita di potere d’acquisto. Tuttavia, la capacità economica dei contribuenti non aumenterebbe nella stessa misura. Il livello degli interessi non potrebbe essere completamente ammortizzato dalla compensa- zione della progressione a freddo. Sulla base di queste considerazioni, è quindi necessario introdurre un limite percentuale massimo per l’imposizione delle rendite vitalizie, per esempio pari al 50 per cento.
5.2 Attuazione nei Cantoni
I Cantoni AR, FR, GE, GR, LU, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, la CDF e la CSI rilevano che i Cantoni che, nell’ambito di un rimborso dei premi in caso di decesso, riscuotono un’imposta sulle successioni presso le assicurazioni sulle rendite vitalizie (pilastro 3b), dovrebbero even- tualmente adattare la loro legge in materia di imposte sulle successioni.
Per il Cantone BL, la proposta non è adatta all’applicazione né per le persone soggette all’obbligo di dichiarazione né per le autorità preposte alla tassazione. Un contribuente non è in grado di calcolare correttamente la quota di reddito imponibile se la compagnia assicura- tiva non emette o non deve emettere un certificato, come nel caso degli assicuratori esteri sulle rendite vitalizie o dei debitori privati di rendite vitalizie. Anche se un soggetto fosse ef- fettivamente in grado di procedere a tale calcolo, non è chiaro come da ultimo avverrebbe l’arrotondamento – se al rialzo o al ribasso. Inoltre, per le autorità fiscali non sarebbe possi- bile verificare le cifre con uno sforzo ragionevole. Non è chiaro cosa succederebbe se invo- lontariamente il contribuente calcolasse e dichiarasse la quota di reddito in modo errato. Si avvierebbe una procedura penale fiscale e di ricupero d’imposta per tentata o compiuta sot- trazione d’imposta? Inoltre, anche il debitore privato della rendita vitalizia dovrebbe essere in grado di calcolare correttamente la componente di reddito deducibile. Solo in uno scenario ottimale i due risultati coinciderebbero, come finora, ottenendo un importo deducibile del 40 per cento e un importo imponibile del 40 per cento.
5.3 Pareri espressi sui singoli articoli
Articolo 22 capoverso 3bislettera a AP-LIFD, risp. articolo 7 capoverso 2bislettera a AP-LAID
I Cantoni AR, AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI rilevano che, per le assicurazioni sulle rendite vitalizie ai sensi della LCA, il tasso d’interesse tecnico viene determinato al momento della stipulazione del contratto e vale per tutta la durata contrattuale. Questa restrizione temporale emerge solo dal rapporto esplicativo. Chiedono quindi che questo principio sia esplicitamente anco- rato nelle disposizioni della legge. Secondo i Cantoni AR, AG, AI, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI si potrebbero così evitare delle ambiguità. La maggior parte di quest’ultimi (AR, AG, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDF e CSI) fa riferimento a casi in cui il contratto di assicura- zione è stato stipulato in un anno con un tasso d’interesse tecnico elevato, mentre la rendita inizia a decorrere in un momento con un tasso d’interesse tecnico inferiore.
L’ASA accoglie con favore la norma e ritiene che il riferimento al tasso d’interesse tecnico massimo al momento della stipulazione del contratto sia una soluzione adeguata. A titolo di completezza, rimanda al fatto che la legge sulla sorveglianza degli assicuratori, nella sua forma attuale, e quindi anche l’articolo 36 di questa legge, sono entrati in vigore nel 2006.