Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 17 pagine
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Articolo 127 capoverso 1 lettera c AP-LIFD
I Cantoni AR, AG, FR, GE, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, la CDF e la CSI rilevano che l’attestazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 lettera c AP-LIFD fornita dall’assicuratore al contribuente consente una dichiarazione corretta e un esame dei valori imponibili delle assicurazioni sulle rendite vitalizie da parte dell’Ammi- nistrazione delle contribuzioni nell’ambito della procedura di tassazione.
Il Cantone SZ fa notare che la nuova regolamentazione dell’obbligo di certificazione degli as- sicuratori nei confronti dei contribuenti non è inclusa nel progetto riguardante la LAID. Seb- bene sussista già una differenza tra l’attuale articolo 127 LIFD e la disposizione corrispon- dente di cui all’articolo 43 LAID, sarebbe raccomandabile armonizzare anche la nuova dispo- sizione. Eventualmente, l’articolo 43 LAID potrebbe in un primo tempo essere adeguato all’articolo 127 LIFD in generale nell’ambito di una procedura legislativa separata.
L’USF accoglie con favore la disposizione. Molti contribuenti farebbero fatica a calcolare la quota di reddito imponibile di una rendita vitalizia ai sensi delle nuove regole. Tuttavia, nella configurazione del certificato, si dovrebbe tenere conto del fatto che ciò possa avvenire con il minor sforzo possibile da parte degli assicuratori. Altrimenti, quest’ultimi dovrebbero sostenere ulteriori costi, che dedurrebbero nell’ambito della partecipazione alle eccedenze.
Per l’ASA, la presente norma integra in modo determinante gli obblighi di certificazione esi- stenti, il che comporta uno sforzo supplementare per gli assicuratori sulla vita. Gli assicuratori interessati sono tuttavia disposti a farsi carico delle corrispondenti spese aggiuntive.
Articolo 19 capoverso 3 e 4 AP-LIP
I Cantoni AR, AG, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, la CDF e la CSI affermano che la notifica all’AFC nell’ambito dell’imposta preventiva abbia un effetto positivo anche nella prospettiva della digitalizzazione dei dossier fiscali e del processo di tassazione. Una notifica elettronica sarebbe meno soggetta a errori rispetto alle dichiarazioni dei contri- buenti. Quest’ultimi possono quindi avere fiducia in merito al fatto che le prestazioni in virtù dei contratti di rendita vitalizia ai sensi della LCA vengano tassate correttamente.
Il Cantone SO accoglie con favore la procedura di notifica elettronica nell’ambito della digita- lizzazione dei dossier fiscali e della tassazione.
Il Cantone SZ e l’ASA chiedono che la disposizione sia integrata affinché, oltre alle presta- zioni fornite, gli assicuratori possano notificare all’AFC anche la quota di reddito imponibile complessiva costituita dalla quota di reddito delle prestazioni garantite e da quella delle pre- stazioni eccedenti. Secondo il Cantone SZ, gli assicuratori dovrebbero comunque certificare queste informazioni per iscritto al contribuente ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 lettera c AP-LIFD. Per l’ASA ciò potrebbe migliorare notevolmente la finalità di garanzia della notifica nell’ambito dell’imposta preventiva ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LIP. Ai sensi di tale articolo, le «prestazioni periodiche» devono essere notificate. La formulazione stabilisce quindi che deve essere riportato un solo importo, da non suddividere in prestazioni garantite ed eccedenze. Di conseguenza, la notifica dell’imposta preventiva permetterebbe solo un controllo efficiente dell’importo totale, ma non della ripartizione in prestazioni garantite ed ec- cedenze. Tuttavia, secondo l’ASA, già quest’ampliamento della notifica nell’ambito delle pre- stazioni periodiche rappresenta un miglioramento qualitativo e quantitativo. Ciò equivale a un notevole ampliamento della funzione di garanzia dell’imposta preventiva nell’ambito dei con- tratti in questione. Questo adeguamento consentirebbe alle autorità fiscali cantonali di otte- nere un’automazione completa e in futuro si tradurrebbe quindi in risparmi nella procedura di tassazione.
Inoltre, il Cantone SZ chiede che l’AFC esamini centralmente le quote di reddito certificate dagli assicuratori, poiché le risorse disponibili delle autorità fiscali cantonali potrebbero risul- tare insufficienti a causa della complessità delle nuove formule di calcolo.