Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 17 pagine

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potrebbero essere evitati errori e l’onere per la verifica da parte dell’Amministrazione delle contribuzioni risulterebbe minimizzato.

Secondo i Cantoni AR, AG, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, VD, VS,

ZG, ZH, la CDF e la CSI questo cambiamento risulta necessario poiché la componente d’im- posizione dei contratti sulle rendite vitalizie non viene calcolata da una compagnia assicura- tiva. Piuttosto, è lo stesso contribuente che deve calcolarla e dichiararla. Se la componente d’imposizione dovesse essere ricalcolata ogni anno, esisterebbe il rischio che il calcolo e la dichiarazione del contribuente risultino errati. Questo rischio verrebbe meno se la compo- nente d’imposizione fosse determinata al momento della stipulazione del contratto e rima- nesse successivamente la stessa per tutta la durata del contratto. Inoltre, l’onere per la veri- fica da parte dell’Amministrazione delle contribuzioni sarebbe ridotto, poiché la tassazione dell’anno precedente potrebbe essere utilizzata come base (Cantoni AR, AG, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, CDF e CSI).

Anche per l’ASA, il momento in cui si determina la quota di reddito deve risultare diretta- mente dal testo della legge. Chiede pertanto di integrare il testo aggiungendo «al momento della stipulazione del contratto».

I Cantoni AR, AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, il PLR, la CDF e la CSI auspicano che anche in questo caso venga menzio- nato esplicitamente nella legge che la quota di reddito calcolata al momento della stipula- zione del contratto o alla decorrenza della rendita si applichi per tutta la durata contrat- tuale. Per il PLR, devono essere esaminate anche altre misure di semplificazione.

Per Marc Chuard, è auspicabile che la formula per la quota di reddito sia identica per le assi- curazioni sulle rendite vitalizie e per i contratti in materia di rendita vitalizia. Tuttavia, anche in questo caso, la cifra k dovrebbe essere omessa, poiché il periodo di differimento k = 2 non avrebbe senso.

I Cantoni AR, AG, AI, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, la CDF e la CSI accolgono espressamente con favore il fatto che le assicurazioni sulle ren- dite vitalizie estere siano soggette alle stesse regole delle rendite vitalizie ai sensi del CO. Poiché le compagnie assicurative straniere non fornirebbero le informazioni corrispondenti, il contribuente non sarebbe in grado di presentare le certificazioni necessarie ai sensi della legge che consentirebbero una tassazione analoga all’assicurazione sulle rendite vitalizie ai sensi della LCA. Anche l’ASA accoglie espressamente con favore la regolamentazione pro- posta per le prestazioni delle assicurazioni sulle rendite vitalizie estere. Questa soluzione ga- rantisce che non si manifestino distorsioni significative del mercato.

Il Cantone BL e il PLR rilevano una disparità di trattamento delle prestazioni di rendita delle compagnie assicurative svizzere ed estere. Secondo l’esempio menzionato nel rapporto esplicativo, la quota di reddito imponibile di una rendita annuale estera è decisamente infe- riore a quella di una rendita annuale nazionale dello stesso importo. Ciò potrebbe determi- nare una migrazione di investimenti e di averi previdenziali verso compagnie assicurative previdenziali estere. BL osserva che nel rapporto esplicativo questo aspetto non è stato af- frontato. Lo stesso Cantone è del parere che, nell’ambito dello scambio automatico di infor- mazioni, un raffronto delle prestazioni di rendita estere notificate per l’autodichiarazione risul- terebbe nettamente più difficile se la quota di reddito imponibile dovesse essere calcolata se- paratamente ricorrendo a una formula complessa.

CP e usam propongono di promuovere l’equità fiscale fra le diverse fonti di rendite vitalizie e armonizzare le disposizioni relative al trattamento fiscale delle rendite secondo la LCA, il CO e i contratti esteri. Il CP non ritiene insormontabili le difficoltà relative alle certificazioni e alle attestazioni per i prodotti esteri. Il numero delle assicurazioni sulle rendite vitalizie estere non sarebbe così elevato. Pertanto, a suo dire, ciò renderebbe il sistema più semplice e coe- rente.