Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 17 pagine

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1 Situazione iniziale

La mozione «Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capi- tale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale» (12.3814) chiede un’imposi- zione secondo la quota di reddito effettiva applicata al valore di riscatto (in vita) o al rimborso dei premi (dopo la morte). L’imposizione in vigore delle rendite vitalizie, pari al 40 per cento, viene criticata perché troppo alta, a causa del livello persistentemente basso dei tassi. In data 16 settembre 2014 la mozione è stata accettata a larga maggioranza dal Consiglio na- zionale come prima Camera.

Sulla base di un rapporto dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il 18 giu- gno 2018 la CET-S ha modificato la formulazione della mozione. Nelle sue considerazioni destinate al Consiglio degli Stati, la Commissione ha dichiarato che, in singoli casi, l’imposi- zione secondo la capacità economica sarebbe soddisfatta al meglio grazie a un calcolo effet- tivo in virtù del modello matematico-finanziario. Tuttavia, ciò comporterebbe uno sforzo am- ministrativo maggiore e verrebbe respinto in particolare dalle autorità esecutive cantonali. La Commissione era quindi del parere che si dovesse optare per una soluzione più semplice basata sul sistema attuale, che fosse più facile da eseguire e che potesse essere implemen- tata rapidamente.

Entrambe le Camere hanno successivamente accettato la formulazione modificata della mo- zione, e la mozione è quindi stata trasmessa nella sessione primaverile 2019.

2 Punti essenziali del progetto

La nuova regolamentazione richiesta propone di adeguare in modo flessibile la quota di red- dito imponibile delle rendite vitalizie alle rispettive condizioni d’investimento. Nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia, la quota di reddito imponibile della prestazione di rendita ga- rantita verrebbe calcolata utilizzando una formula basata sul tasso d’interesse massimo fis- sato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Eventuali prestazioni in eccesso sarebbero tassabili al 70 per cento. Le prestazioni in eccesso sono prestazioni pre- viste dal contratto di assicurazione non riconducibili al tasso d’interesse tecnico garantito. Il rilevamento individuale della rendita eccedente nell’ordine del 70 per cento garantisce, ai fini dell’imposta sul reddito, che le assicurazioni sulle rendite vitalizie definite per contratto siano soggette a un’imposizione adeguata.

Per contro, le rendite vitalizie ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO) e i vitalizi non pre- vedono alcuna partecipazione alle eccedenze. Nel caso di questi contratti, la quota di reddito imponibile verrebbe determinata impiegando una formula basata sul rendimento delle obbli- gazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni.

L’eccessiva imposizione delle prestazioni di rendita risultante dall’attuale contesto di bassi tassi d’interesse verrebbe così eliminata, alleviando l’onere per i beneficiari attuali di tali pre- stazioni e per quelli futuri. La sovraimposizione in caso di riscatto e rimborso delle assicura- zioni sulle rendite vitalizie risulterebbe significativamente ridotta.

Le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sulle rendite vitalizie ai sensi della legge federale sull’imposta preventiva verrebbero comunicate annualmente dall’assicuratore alle autorità fiscali cantonali tramite l’AFC e ciò migliorerebbe le possibilità di controllo dei Cantoni.

3 Consultazione

3.1 Procedura di consultazione

Il 3 aprile 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di avviare una procedura di consulta- zione sulla legge federale sull’imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili