Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/16: Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814) · 17 pagine

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Per gli anni di validità dei contratti precedenti a tale data, dovrebbero essere applicate le analoghe regolamentazioni corrispondenti alle condizioni quadro in vigore in quel momento. Fino agli anni Novanta, sono state applicate in tutta la Svizzera tariffe di base uniformi. Per- tanto, la determinazione del tasso d’interesse tecnico applicabile potrebbe essere risolta dal punto di vista materiale. Inoltre, l’ASA rileva che l’attuale regolamentazione determina siste- maticamente una tassazione sui redditi parziale della componente di rimborso del capitale nel caso di un tasso d’interesse negativo, il che viola il principio di un’imposizione secondo la capacità economica. Nell’ottica di una soluzione praticabile, l’ASA sostiene comunque la re- golamentazione, in particolare tenendo conto del fatto che non si può escludere che il livello dei tassi possa nuovamente aumentare in futuro.

Marc Chuard ritiene che il numero k (la durata del differimento) sia irrilevante ai fini del cal- colo della quota di reddito. La cifra k sarebbe importante per il calcolo della quota di reddito se la base di calcolo fosse il premio unico o la somma dei premi periodici corrisposti. Tutta- via, ciò non si verifica poiché la base è unicamente la rendita corrisposta. La quota di reddito di una rendita corrisposta (in funzione di tale rendita) è indipendente dalla durata di differi- mento prima che la rendita inizi a essere elargita. Pertanto, nella formula della quota di red- dito dovrebbe essere omessa la durata di differimento. Il numero k potrebbe quindi essere ridotto da 2 a 0. Un ulteriore motivo per rinunciare alla cifra k sarebbe la nuova regolamenta- zione proposta per i contratti sulle rendite vitalizie e i vitalizi (art. 22 capoverso 3bislett. c AP-LIFD). In questi casi, la durata di differimento k non avrebbe alcun senso.

Articolo 22 capoverso 3bislettera b AP-LIFD, risp. articolo 7 capoverso 2bislettera b AP-LAID

Il Cantone BL critica il fatto che, in caso di partecipazioni alle eccedenze, si presupponga come regola generale che la quota ai costi neutrale dal punto di vista fiscale (premio a poste- riori troppo alto dal punto di vista calcolatorio) ammonti al 30 per cento. Ciò si traduce in un vero e proprio dualismo metodologico: la quota di reddito della rendita viene determinata in modo complesso a livello matematico-finanziario e con una precisione elevata, mentre la quota imponibile delle eccedenze viene calcolata approssimativamente in modo forfettario.

Per il PSS e l’USS la proposta è contraddittoria. La riforma verrebbe motivata dal desiderio di sostituire una «regolamentazione forfettaria» ingiusta. Ma, allo stesso tempo, la riforma rein- troduce una nuova soluzione forfettaria, in quanto, in futuro, solo il 70 per cento della parteci- pazione alle eccedenze sarà tassato. Il PSS ritiene che questa cifra sia arbitraria tanto quanto lo è il 40 per cento applicabile finora all’imposizione delle rendite vitalizie.

Articolo 22 capoverso 3bislettera c AP-LIFD, risp. articolo 7 capoverso 2bislettera c AP-LAID

I Cantoni AR, AG, AI, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI approvano espressamente la proposta di basare le rendite vitalizie ai sensi del CO sul rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante l’anno fiscale e nei nove anni precedenti. Tuttavia, rilevano che la quota di reddito imponibile varierebbe annualmente – contrariamente alle assicura- zioni sulle rendite vitalizie ai sensi della LCA. Il Cantone BL dubita che questa imposizione giuridicamente ineguale possa essere giustificata solo da un calcolo più complesso e dalla mancanza di una certificazione. Al fine di evitare un dualismo metodologico, i Cantoni AR, AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF e la CSI chiedono che, anche per le rendite vitalizie ai sensi del CO, ci si basi sul rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione di durata decennale degli ultimi dieci anni al momento della stipulazione del contratto o alla decorrenza della ren- dita. In tal modo, per tutta la durata contrattuale verrebbe tassato un rendimento costante.

Per il Cantone BL, ciò semplificherebbe in parte il calcolo per la dichiarazione fiscale. Il Can- tone BE ritiene che questa sia una semplificazione significativa ai fini della dichiarazione e tassazione. Il Cantone SO è del parere che ciò eliminerebbe la necessità di ripetere annual- mente il calcolo della componente dell’imposizione da parte del contribuente. Così facendo