Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

2 Principi del progetto

2.1 Sistema di ripresa ottimizzato degli apparecchi elettrici ed elettronici usati

2.1.1 Sintesi

La nuova proposta prevede un sistema di finanziamento obbligatorio con una tassa di smaltimento anticipata (TSA) secondo l’articolo 32abis LPAmb per la copertura dei costi di smaltimento dei VAE. I fabbricanti e gli importatori vengono obbligati a pagare una tassa di smaltimento anticipata a un’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione. L’organizzazione privata è designata dall’UFAM conformemente al diritto sugli acquisti pubblici e incaricata della riscossione della tassa (art. 10 ORSAE) e del successivo pagamento delle indennità per le attività specifiche allo smaltimento (art. 15 ORSAE). Tuttavia, se è presente una soluzione settoriale e vengono adempiuti determinati criteri, i fabbricanti e gli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici possono chiedere di farsi esentare dalla soluzione di finanziamento obbligatoria (art. 11 ORSAE). L’esenzione è ammessa sia per un unico genere di apparecchi (ad es. tutti gli smartphone) sia per più generi o categorie di apparecchi (ad es. apparecchi dell’informazione e della comunicazione). In linea di principio è possibile che i precedenti gestori del sistema di finanziamento volontario continuino a operare anche dopo l’entrata in vigore, sempre che si accordino con gli attori nell’ambito di una soluzione settoriale e, in special modo, assicurino indennità a copertura dei costi ai centri pubblici di raccolta (art. 3 lett. f), ai trasportatori e alle aziende di smaltimento (art. 3 lett. g). Ovviamente, però, la possibilità di esenzione non è limitata ai sistemi di finanziamento esistenti ma sostanzialmente aperta a tutte le organizzazioni di categoria dei fabbricanti e degli importatori che adempiono le condizioni di cui all’articolo 11 ORSAE.

Indipendentemente da un’eventuale esenzione di un settore, negli ultimi tempi i controlli per tutte le aziende di smaltimento e i centri pubblici di raccolta avvengono secondo criteri uniformi sull’intero territorio svizzero (art. 31 ORSAE).

Esenzione dalla TSA obbligatoria e soluzione settoriale

La presente proposta consente ai fabbricanti e gli importatori di appa-

recchi e di componenti possono farsi esentare dall’obbligo di pagare

la TSA, qualora la loro organizzazione di categoria (concentrazione di

questi fabbricanti e importatori) abbia concluso una soluzione setto-

riale con le aziende di smaltimento, i trasportatori e i centri pubblici di

raccolta interessati.

Nell’ambito di una simile soluzione settoriale, l’organizzazione di ca-

tegoria deve impegnarsi a garantire lo smaltimento rispettoso

dell’ambiente di tutti gli apparecchi e i componenti in questione non-

ché il finanziamento dei costi di smaltimento.

Per l’esenzione occorre soddisfare ulteriori criteri, in particolare:

- assicurare alle aziende di smaltimento, ai trasportatori e ai centri

pubblici di raccolta indennità a copertura dei costi;

- mettere a disposizione e finanziare informazioni volte a promuove-

re la raccolta, il riutilizzo e il riciclaggio degli apparecchi;

- erogare congrui contributi finanziari ai fini dell’adempimento di de-

terminate prescrizioni dell’ORSAE (ad es. controlli); e

- fornire la prova che si dispone di mezzi propri per coprire tutti i co-

sti di smaltimento degli apparecchi «esentati dalla TSA» oggetto

della discussione per un periodo di un anno.

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