Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

L’eventuale esenzione dei fabbricanti e degli importatori di un deter-

minato genere di apparecchi dal sistema di finanziamento obbligato-

rio con la TSA, verrebbe applicata all’intero settore, ossia a tutti i fab-

bricanti e a tutti gli importatori che ne fanno parte. In altre parole, in

questo caso l’esenzione varrebbe anche per gli assoggettati alla tas-

sa del settore interessato che non aderiscono alla soluzione settoria-

le. La possibilità di esenzione è pensata soprattutto per quei settori

dell’industria elettrica ed elettronica in cui il finanziamento dello smal-

timento rispettoso dell’ambiente funziona in modo ottimale e senza

lacune di finanziamento.

L’esazione e l’amministrazione fiduciaria della tassa di smaltimento anticipata (TSA) obbligatoria è affidata a un’organizzazione privata, definita mediante un bando di concorso OMC. Affinché in futuro tutti gli attori rilevanti siano coinvolti nelle attività di smaltimento dei VAE, all’organizzazione privata verrà affiancato un gruppo di esperti con funzione consultiva. I settori di compiti per cui il gruppo di esperti può fornire raccomandazioni sono definiti nell’ordinanza. D’ora in avanti, il controllo tecnico delle imprese di riciclaggio si svolgerà in modo uniforme e indipendente sull’intero territorio svizzero. Per i controlli, l’organizzazione privata provvederà a incaricare degli esperti indipendenti sulla base della regolamentazione degli acquisti pubblici. Tutta la logistica di smaltimento pratica, per contro, continuerà a essere organizzata dall’economia privata.

2.1.2 Introduzione di un sistema di finanziamento obbligatorio

Con l’introduzione di un sistema di finanziamento obbligatorio che prevede una TSA secondo l’articolo 32abis LPAmb si garantisce che il finanziamento dello smaltimento di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici immessi nel mercato svizzero da fabbricanti e importatori venga assicurato con una tassa per il successivo smaltimento. Il sistema di finanziamento interessa quindi anche le importazioni commerciali dirette o gli acquisti commerciali effettuati in Internet all’estero. I privati che importano apparecchi elettrici ed elettronici per uso personale, sia direttamente sia tramite acquisto in Internet, oggi non possono essere obbligati a versare una TSA alla luce della base giuridica menzionata nella LPAmb. L’attuazione del sistema è affidata prevalentemente all’economia privata, con il coinvolgimento e voce in capitolo di tutti gli attori.

I fabbricanti e gli importatori che possono dimostrare, per uno o più generi/categorie di apparecchi, di garantire il finanziamento del successivo smaltimento nell’ambito di una soluzione settoriale devono continuare ad avere la possibilità di organizzarsi in un sistema di finanziamento volontario che prevede un contributo di riciclaggio anticipato (CRA). I fabbricanti e gli importatori possono dunque farsi esentare dal sistema di finanziamento obbligatorio, ovvero dall’obbligo di pagare la TSA, se la loro organizzazione di categoria adempie tutti i criteri di esenzione. Nella fattispecie gli attori principali dell’intera catena di smaltimento (ossia i soggetti all’obbligo di ripresa, i centri pubblici di raccolta e le imprese di riciclaggio interessate) devono approvare la soluzione settoriale. L’organizzazione di categoria deve altresì assicurare che siano coperti i costi dello smaltimento di tutti gli apparecchi «esentati».

I fabbricanti e gli importatori che intendono chiedere l’esenzione dal sistema di finanziamento obbligatorio devono presentare le domande su base collettiva attraverso la loro organizzazione di categoria.

Alla luce di questa situazione iniziale sono ipotizzabili due scenari per il futuro sistema di finanziamento e di ripresa dei VAE in Svizzera:

• Scenario A: sistema di finanziamento solo con TSA

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