Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
deve smaltire gli apparecchi usati nel rispetto dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica, oppure farli smaltire dal fornitore di un apparecchio.
Secondo il capoverso 4, il DATEC definirà ed emanerà sotto forma di ordinanza dipartimentale i concreti apparecchi e i loro componenti secondo i capoversi da 1 a 3.
4.3 Articolo 3 Definizioni
La lettera a riporta la definizione legale generica degli apparecchi elettrici ed elettronici e corrisponde al testo della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, GU L 197/38 del 24 luglio 2012.
Ne fanno parte tutti gli apparecchi e i componenti riportati determinati nell’articolo 2. Oltre agli apparecchi riportati nell’articolo 2 ORSAE attualmente in vigore, si aggiungono ad esempio anche dispositivi medici, strumenti di sorveglianza e di controllo, distributori automatici e moduli fotovoltaici.
Nell’ORSAE si rinuncia ora a una ripartizione concreta in categorie di apparecchi. L’ordinanza dipartimentale del DATEC (art. 2 cpv. 4) deluciderà gli apparecchi e i loro componenti che rientrano nell’ORSAE. L’aiuto all’esecuzione se necessario definisce categorie che corrispondono alla prassi odierna della suddivisione in flussi di trattamento. Lo smaltimento degli apparecchi non avviene per categoria ma per componenti e le sostanze ivi contenute sono raggruppate in diversi flussi di trattamento. I flussi di trattamento hanno lo scopo di concentrare nella forma più pura possibile i materiali bersaglio, che possono essere materie di valore o sostanze nocive, in modo da poterle valorizzare (in senso materiale o energetico) meglio o eliminarle (incenerirle e/o depositarle). L’aiuto all’esecuzione spiegherà in modo più particolareggiato quali flussi di trattamento vanno documentati, in che modo e quali indicatori sono soggetti all’obbligo di notifica. Il collegamento con le categorie UE può avvenire in qualsiasi momento mediante sistemi informatici.
La lettera b ridefinisce il concetto di «componenti». I componenti elettrici o elettronici sono sostanzialmente indispensabili per il funzionamento dell’apparecchio. Si tratta ad esempio di circuiti stampati, dischi integrati, cartucce di toner o schede grafiche di computer. I componenti possono anche essere i motori di biciclette elettriche o sensori della tecnica di sicurezza o delle auto. Non si considerano componenti i materiali di consumo come ad esempio i CD o la carta per la stampante. Si considerano apparecchi a sé stanti, invece, altoparlanti, dischi esterni, caricatori o chiavette USB, poiché pur essendo usati insieme ad altri apparecchi non sono indispensabili al loro funzionamento.
Lettera c: I fabbricanti producono apparecchi da fornire a titolo commerciale in Svizzera, gli importatori acquistano apparecchi al medesimo scopo all’estero. L’ordinanza tratta fabbricanti e importatori allo stesso modo, conformemente alla definizione nella legislazione sui prodotti chimici (cfr. art. 2 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81). Entrambi devono ottemperare ai medesimi obblighi secondo l’ORSAE. Per una precisazione della definizione di attività commerciale si rinvia all’articolo 52 capoverso 3 dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC, RS 221.411): secondo questa definizione legale per «attività economica» si intende «un’attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno».
Lettera d: Per commercianti si intendono persone o imprese che acquistano apparecchi in Svizzera e li rivendono. Rientrano nella categoria anche gli intermediari che riforniscono altri commercianti e i commercianti al dettaglio (cfr. lett. e) che nei loro punti di vendita offrono apparecchi agli utenti finali. La definizione si riferisce anche ai commercianti in Svizzera che concludono le vendite a utenti finali esclusivamente via Internet e con spedizione postale. L’importatore è considerato alla stregua di un fabbricante (lett. c).
19/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786