Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
Figura 3: Panoramica delle possibilità di restituzione e delle condizioni di ripresa
Gli obblighi di ripresa differenziati che incombono su commercianti e fabbricanti, riportati all’articolo 4 della vigente ORSAE, si sono rivelati efficaci e vengono ripresi con alcune integrazioni nella nuova ordinanza.
Il capoverso 1 disciplina l’obbligo di ripresa cui sono soggetti i fabbricanti (e quindi anche gli importatori) che non forniscono direttamente gli apparecchi agli utenti finali. Questi devono riprendere gratuitamente soltanto gli apparecchi e i loro componenti appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate. Ciò significa, ad esempio, che non devono riprendere i PC di tutte le marche (contrariamente ai commercianti che hanno nel proprio assortimento PC di una o più marche), ma solo quelli della «propria». L’obbligo di ripresa si applica a utenti finali, commercianti al dettaglio e commercianti.
Secondo il capoverso 2, i commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i loro componenti appartenenti al genere che figura nel loro assortimento commerciale, a prescindere dalla marca degli apparecchi. Ciò significa che se, ad esempio, un commerciante vende solo prodotti Apple è tenuto a riprendere anche prodotti HP o Lenovo. Componenti separati possono essere ad esempio dischi fissi integrati o schede grafiche che vengono venduti come pezzi di ricambio. L’obbligo di ripresa gratuita si applica nei confronti degli utenti finali così come dei commercianti al dettaglio. Esso vale anche per i commercianti che offrono apparecchi elettrici o elettronici non in permanenza, bensì nel quadro di azioni periodiche. Per ragioni logistiche, l’obbligo di ripresa non si applica ai commercianti che svolgono azioni una tantum.
Il capoverso 3 stabilisce che i commercianti al dettaglio devono riprendere gratuitamente gli apparecchi e i loro componenti appartenenti al genere che figura nel loro assortimento commerciale, a prescindere dalla marca degli apparecchi. Anche i fabbricanti e gli importatori che forniscono apparecchi in un punto di vendita nel commercio al dettaglio a proprio nome direttamente agli utenti finali devono riprendere gratuitamente dagli utenti finali in loco tutti i generi di apparecchi che figurano nel loro assortimento, poiché in quel caso fungono anche da commercianti al dettaglio. In tale circostanza, l’obbligo di ripresa si applica soltanto nei confronti degli utenti finali. Per facilitare il più possibile agli utenti finali la restituzione di apparecchi e componenti presso i punti di vendita, gli apparecchi devono essere ripresi dai punti di vendita durante tutto l’orario di apertura, e non soltanto ad esempio in una finestra temporale
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