Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
La lettera e introduce la definizione legale dei commercianti al dettaglio quale sottogruppo dei commercianti, opportuna poiché per questa categoria si applicano talvolta altre norme sulla ripresa di apparecchi (art. 6 cpv. 3) rispetto ai commercianti che non forniscono/vendono apparecchi agli utenti finali.
La lettera f definisce i centri pubblici di raccolta. Essi sono gestiti dalla collettività o da imprese private su incarico di una collettività (ad es. centri di riciclaggio, centri di raccolta ecc.). Non si considerano centri pubblici di raccolta altri centri di raccolta di VAE. Questi centri privati di raccolta rientrano nella revisione integrale dellORSAE nella definizione di «aziende di smaltimento» (cfr. in merito artt. 5, 7, 8, 11 e 16 ORSAE).
Rientrano nella definizione legale di centri pubblici di raccolta anche le raccolte organizzate dal Comune come l’E-Tram di Zurigo o altre raccolte mobili.
La lettera g definisce le aziende di smaltimento. Si tratta di imprese che prendono in consegna rifiuti elettrici o elettronici (apparecchi e componenti) a scopo di smaltimento. Secondo l’articolo 7 capoverso 6bis LPAmb, lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti. I centri privati di raccolta sono considerati anche aziende di smaltimento. I centri pubblici di raccolta, i trasportatori e i soggetti all’obbligo di ripresa (commercianti e fabbricanti, importatori compresi) che raccolgono apparecchi non sono considerati aziende di smaltimento nella presente ordinanza.
I rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici sono, a seconda delle proprietà pericolose, «rifiuti soggetti a controllo» oppure «rifiuti speciali» secondo l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610). Nell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1) vengono indicate, ai codici dei rifiuti, le voci e le classificazioni corrispondenti. Lo smaltimento di tali apparecchi deve pertanto avvenire presso un’azienda che disponga dell’apposita autorizzazione cantonale secondo l’OTRif. Conformemente all’OTRif, le esportazioni degli apparecchi usati destinati allo smaltimento devono essere autorizzate dall’UFAM.
Lettera h: La definizione di «stato della tecnica» corrisponde a quella riportata nell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600). Il contenuto concreto dei processi di smaltimento corrispondenti allo stato della tecnica può evolvere nel corso del tempo per via dei progressi tecnici delle aziende di smaltimento e di fattori economici, nonché grazie a nuove scoperte scientifiche.
Il numero 1 stabilisce che un processo corrisponde allo stato della tecnica soltanto se è effettivamente realizzabile nella pratica. Questo può essere garantito in due modi: può trattarsi di un processo sperimentato con successo su stabilimenti esistenti, a prescindere che siano in Svizzera o all’estero, ma è conforme allo stato della tecnica anche un processo impiegato con successo in via sperimentale, anche se non ancora in uno stabilimento, e che può essere applicato ad altri impianti secondo le regole della tecnica. La sperimentazione deve essere svolta in condizioni realistiche e seguendo metodi scientifici. Gli impianti in cui si svolge la sperimentazione devono essere comparabili a quelli in cui il processo sarà impiegato in futuro. Questo significa che un processo impiegato con successo in via sperimentale è considerato stato della tecnica soltanto per quegli impianti in cui le condizioni sono comparabili. Ad esempio, un processo che ha funzionato nella sperimentazione in un impianto piccolo non corrisponde allo stato della tecnica per un impianto grande, se non è chiaro che nella pratica funzioni anche in un impianto grande. Nel valutare il successo di una sperimentazione, occorre considerare in particolare se il processo raggiunge in modo affidabile gli scopi che persegue.
Al numero 2, lo stato della tecnica comprende anche l’elemento della sostenibilità economica. Per la valutazione non è determinante la fattibilità economica individuale per uno stabilimento interessato in un singolo caso, bensì occorre fare riferimento a un’azienda media ed
20/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786