Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

ristretta. Di regola, gli accessori (ad es. CD) possono essere restituiti anche nel commercio al dettaglio; al riguardo non esiste tuttavia alcun obbligo di ripresa.

Il capoverso 4 chiarisce che l’obbligo di ripresa gratuita dei componenti di apparecchi per tutti i soggetti all’obbligo di ripresa si applica esclusivamente nei confronti degli utenti finali. Questi devono avere la possibilità di restituire gratuitamente singoli componenti (ad es. dischi fissi sostituiti). I soggetti all’obbligo di ripresa, invece, non sono tenuti alla ripresa gratuita nei confronti delle officine di riparazione che smontano a fini commerciali gli apparecchi usati, rimuovono componenti facilmente riutilizzabili o da usare come pezzi di ricambio e restituiscono soltanto i componenti privi di valore. Le officine devono smaltire o far smaltire nel rispetto dell’ambiente e a proprie spese i componenti non utilizzabili (cfr. art. 8 cpv. 2). I commercianti e i fabbricanti possono quindi rifiutare la ripresa gratuita e lo smaltimento di componenti privi di valore o esigere un’indennità per lo smaltimento se questi rifiuti sono conferiti ad esempio in grandi quantità da persone che smontano o riparano VAE.

Secondo il capoverso 5 i commercianti e i fabbricanti che non forniscono apparecchi agli utenti finali e non gestiscono quindi alcun punto di vendita possono affidare la ripresa a terzi. Ad esempio, un fabbricante di frigoriferi non è tenuto a prendere in consegna nella sua sede apparecchi usati delle sue marche che vengono ripresi nei negozi specializzati in elettronica. Può decidere che la consegna debba avvenire in un altro luogo, ad esempio direttamente presso l’impresa di riciclaggio. Per questo motivo non devono insorgere costi supplementari per il commerciante al dettaglio soggetto all’obbligo di ripresa.

4.7 Articolo 7 Protezione dei dati

Questo articolo rimanda d’ora in avanti espressamente alle vigenti disposizioni sulla protezione dei dati per il caso in cui siano riutilizzati degli apparecchi (cfr. artt. 1 e 8). I soggetti con obbligo di ripresa, i gestori di raccolte pubbliche nonché le aziende di smaltimento devono, per i dispositivi di archiviazione a loro consegnati nei quali siano memorizzati dati personali, rispettare le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1). Sono interessati anche i centri privati di raccolta o le aziende che ripristinano e rivendono apparecchi. In particolare, devono garantire che i dati personali presenti sui dispositivi di archiviazione siano eliminati sugli apparecchi rimessi in commercio se la persona interessata può partire dal presupposto della loro eliminazione (cfr. art. 4 LPD). Agli utenti finali spesso manca la competenza tecnica necessaria per eliminare definitivamente i dati sugli apparecchi restituiti, quali ad esempio PC, portatili, tablet o smartphone. Nella prassi, finora, gli apparecchi restituiti al commerciante al dettaglio o ai centri pubblici di raccolta sono stati riutilizzati solo di rado. Fanno eccezione i telefoni cellulari e gli smartphone che gli utenti finali restituiscono ai commercianti al dettaglio. Se in futuro saranno rimessi in commercio più apparecchi secondo gli articoli 1 e 8, la protezione dei dati sarà un elemento importante per tutelare i diritti della personalità degli utenti finali.

4.8 Articolo 8 Obbligo di smaltimento

Capoverso 1: I fabbricanti, gli importatori, i commercianti soggetti all’obbligo di ripresa, le aziende di smaltimento che prendono direttamente in consegna gli apparecchi come pure i gestori di raccolte pubbliche e di centri di raccolta devono smaltire gli apparecchi che non rimettono in commercio o a loro volta passano ad altri soggetti con obbligo di ripresa (ad es. il commerciante all’importatore). Come già illustrato all’articolo 1, ai sensi dell’economia circolare il riutilizzo degli apparecchi funzionanti o riparabili è possibile e auspicabile.

I rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici sono, a seconda delle proprietà pericolose, «rifiuti soggetti a controllo» oppure «rifiuti speciali» secondo l’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610). Nell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif; RS 814.610.1) vengono indicate, ai codici dei rifiuti, le voci e le classificazioni corrispondenti. Lo smaltimento di tali apparecchi deve pertanto avvenire presso un’azienda che disponga

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