Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine

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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE

economicamente sana del settore in questione, che lavora con impianti produttivi al passo coi tempi ed è gestita in maniera competente.

4.4 Articolo 4 Obbligo di etichettatura e d’informazione

La disposizione del capoverso 1 costituisce una novità. Chiarisce infatti che anche in Svizzera gli apparecchi devono essere dotati, come prescritto dall’UE, del simbolo del bidone con la croce. Nella prassi le cose già stanno così, poiché è raro che si fabbrichino apparecchi destinati esclusivamente al mercato svizzero.

Il capoverso 2 precisa che esiste la possibilità di apporre il simbolo sia sull’imballaggio che sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchio, se non può essere apposto sull’apparecchio, ad esempio perché le sue dimensioni non lo consentono.

Secondo il capoverso 3, chi è soggetto all’obbligo di ripresa deve indicare nei propri punti di vendita che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi gratuitamente a scopo di smaltimento. Dove esattamente nel negozio e secondo quali modalità, è deciso caso per caso dal gestore del punto di vendita.

4.5 Articolo 5 Obbligo di restituzione

L’obbligo che incombe al proprietario dei rifiuti di restituire gli apparecchi usati ai centri di ripresa corrispondenti esiste già nell’articolo 3 della vigente ORSAE. Con la presente modifica sono ora soggetti esplicitamente a questo obbligo di restituzione anche i componenti di apparecchi, poiché si intende garantire che anche questi siano smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente.

Sono a disposizione numerose possibilità di restituzione: presso un commerciante al dettaglio, un commerciante o un fabbricante. Gli apparecchi usati possono anche essere restituiti a un centro pubblico di raccolta o un centro privato di raccolta di un’azienda di smaltimento che offre questo tipo di servizio. È ammessa anche la restituzione in occasione delle raccolte organizzate dai Comuni.

Da notare che a differenza dei soggetti con obbligo di ripresa definiti all’articolo 6, le aziende di smaltimento (compresi i centri privati di raccolta) e i centri pubblici di raccolta non sono obbligati a riprendere (gratuitamente) gli apparecchi e i loro componenti. Piuttosto offrono i propri servizi su base volontaria per i quali possono applicare condizioni di accettazione particolari. Per queste attività, le aziende di smaltimento (compresi i centri privati di raccolta) e i centri pubblici di raccolta hanno facoltà di esigere pagamenti dall’organizzazione privata o, qualora partecipino a una soluzione settoriale, dalla rispettiva organizzazione di categoria. Possono altresì chiedere contributi finanziari per lo smaltimento ai proprietari dei rifiuti che forniscono loro apparecchi e componenti. Se tuttavia i soggetti senza obbligo di ripresa esigono denaro dagli utenti finali per lo smaltimento dei VAE ripresi, secondo la presente ordinanza un ulteriore compenso per lo stesso servizio non è ammesso.

4.6 Articolo 6 Obbligo di ripresa

L’articolo 6 disciplina a quali condizioni i soggetti con obbligo di ripresa devono riprendere (gratuitamente) gli apparecchi e i loro componenti. La figura 3 offre una panoramica delle diverse possibilità di restituzione e condizioni di ripresa.

21/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786