Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/17: Pachetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2021 · 46 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambiente primavera 2021 Rapporto esplicativo Consultazione ORSAE
dell’apposita autorizzazione cantonale secondo l’OTRif. Conformemente all’OTRif, le esportazioni degli apparecchi usati a scopo di smaltimento devono essere autorizzate dall’UFAM.
Il capoverso 2 è una precisazione e spiega in modo chiaro che i detentori devono smaltire o far smaltire a proprie spese in modo rispettoso dell’ambiente gli apparecchi e i componenti che non vengono consegnati a parti soggette all’obbligo di ripresa, aziende di smaltimento o centri pubblici di raccolta. In linea di principio si tratta di rifiuti per i quali la presente ordinanza non prevede alcun obbligo di ripresa gratuita per terzi soggetti all’obbligo di ripresa o per i quali una ripresa gratuita è stata rifiutata secondo la presente ordinanza da una parte soggetta all’obbligo di ripresa (ad es. componenti di imprese di smontaggio).
I detentori di rifiuti possono eseguire di propria iniziativa le necessarie attività di smaltimento se dispongono delle conoscenze richieste, possiedono le autorizzazioni necessarie e rispettano le prescrizioni per uno smaltimento rispettoso dell’ambiente (art. 9 ORSAE). In alternativa, i detentori di questi rifiuti possono delegare il compito, spesso dietro pagamento di un’indennità, a terzi abilitati a svolgere tali attività, che pure in questo contesto sono tenuti a osservare l’obbligo di restituzione secondo l’articolo 5. In altre parole, se non possono smaltire loro stessi gli apparecchi e i componenti in modo rispettoso dell’ambiente, devono consegnarli a un commerciante, un fabbricante, a un’azienda di smaltimento o a un centro pubblico di raccolta.
4.9 Articolo 9 Requisiti per lo smaltimento
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 6 ORSAE in vigore, completato da requisiti aggiuntivi. In linea di principio, lo smaltimento di tutti gli apparecchi e i componenti deve avvenire in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. Secondo l’articolo 7 capoverso 6bis LPAmb, lo smaltimento comprende le operazioni di raccolta, trasporto, deposito provvisorio, trattamento, riciclaggio e deposito definitivo.
La lettera a stabilisce che gli apparecchi e i componenti che presentano un rischio particolare per l’uomo e per l’ambiente devono essere smaltiti separatamente nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza giuridiche e aziendali. Questo concerne ad esempio le batterie contenenti litio, i dispositivi di illuminazione contenenti mercurio o gli apparecchi di cui possono fare parte, gli apparecchi contenenti amianto, gli apparecchi refrigeranti contenenti CFC o gli apparecchi che includono sostanze radioattive. Nell’aiuto all’esecuzione dell’UFAM di cui all’articolo 33 viene ulteriormente precisato il rapporto con questi apparecchi e componenti. In tale contesto lo smaltimento di apparecchi contenenti materiale radioattivo, in particolare di interruttori e di rivelatori d’incendio secondo il capitolo 7 dell’ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501).
La lettera b sancisce che i componenti che contengono sostanze particolarmente nocive devono essere eliminati e smaltiti separatamente nelle prime fasi del processo di trattamento. Secondo l’aiuto all’esecuzione dell’UFAM, gli apparecchi, i componenti e le sostanze sono suddivisi in due gruppi. I componenti del primo gruppo devono essere eliminati prima di qualsiasi trattamento meccanico, mentre quelli del secondo gruppo devono essere eliminati completamente al più tardi durante il trattamento meccanico. Rientrano nel primo gruppo, ad esempio, gli interruttori e i dispositivi di illuminazione contenenti mercurio, i componenti contenenti CFC, gli apparecchi contenenti amianto, le cartucce dei toner e il vetro dei tubi catodici. Al secondo gruppo appartengono ad esempio le materie plastiche contenenti bromo. A seconda dell’accessibilità, delle dimensioni e delle loro proprietà, le batterie e i condensatori rientrano nel gruppo 1 o 2.
La lettera c definisce sul piano materiale quali componenti vanno riciclati, soprattutto quelli che contengono in particolare ferro, metalli di base e metalli preziosi, nonché materie plastiche e vetri. Si considerano metalli di base l’alluminio, il piombo, il rame, il nichel, lo zinco e lo stagno. Il riciclaggio di queste sostanze è già oggi una prassi corrente.
24/46 054.11-00049/00005/00002/S285-0786